Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine

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Per quanto concerne il secondo e il terzo criterio, va sottolineato che un diverso trattamento fiscale a favore delle imprese di navigazione marittima si giustifica come segue.

 La tutela della competitività dell’economia svizzera costituisce un interesse

pubblico che – in presenza di una strutturazione proporzionata dell’imposta sul tonnellaggio – potrebbe anche giustificare talune disparità di trattamento. Quindi un trattamento fiscale speciale specifico del traffico marittimo rispetto al traffico aereo appare giustificabile, se si considera che i due settori sono molto diversi. In linea di principio, una misura fiscale associata alla capacità di trasporto degli aeromobili sembra realistica. Tuttavia, poiché il traffico aereo è molto meno flessibile per via delle notevoli esigenze infrastrutturali, un’imposta sul tonnellaggio non sarebbe minimamente esposta agli stessi rischi di dislocamento del traffico marittimo, già estremamente mobile. Perciò non sorprende che finora nessuno Stato membro dell’UE applichi un’imposta sul tonnellaggio per il traffico aereo. Se qui la Svizzera volesse svolgere un ruolo pionieristico, sortirebbe l’effetto opposto rispetto all’auspicata creazione di condizioni paritarie.

 Nel settore della navigazione marittima, la piazza svizzera deve affrontare una

concorrenza agguerrita. Infatti molti Stati riservano a questo settore un’imposizione diversa da quella applicata ad altri settori. Finora il settore della navigazione marittima in Svizzera ha potuto approfittare dello statuto fiscale cantonale, che è stato abolito con la RFFA. Di conseguenza, la Svizzera ha perso terreno nei confronti della concorrenza, il che ha conseguenze negative sulla navigazione locale e sui rami economici a essa correlati. Il commercio internazionale di materie prime, caratterizzato da numerosi posti di lavoro e da una significativa creazione di valore, risulta particolarmente colpito (cfr. n. 1.1). L’introduzione di un’imposta sul tonnellaggio consentirebbe alla navigazione marittima svizzera di operare in condizioni analoghe a quelle dei concorrenti dell’UE.

 La struttura dell’imposta sul tonnellaggio proposta contribuisce in modo sostan-

ziale al rispetto del principio di proporzionalità della misura. Segnatamente, l’onere fiscale si baserà su quello dell’UE. L’assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio dura dieci anni, trascorsi i quali si applica nuovamente il regime d’imposizione ordinario, a meno che il contribuente non presenti una nuova richiesta di assoggettamento. Se l’imposizione sul tonnellaggio finisce prima dello scadere di questo termine, il contribuente può chiedere un nuovo assoggettamento, ma solo a partire dal sesto anno successivo all’abbandono. Anche in relazione alle ristrutturazioni all’interno di gruppi societari le possibilità di pianificazione fiscale vengono limitate, al fine di evitare sgravi fiscali eccessivi.

Riassumendo si può dire che, sotto il profilo della costituzionalità, vi sono argomenti sia favorevoli, sia contrari a un’imposta sul tonnellaggio (al proposito si rimanda alle considerazioni divergenti espresse dai periti Danon e Oberson al n. 1.3). Alla luce di quanto suesposto e proprio nell’ottica degli interessi della piazza fiscale e imprenditoriale della Svizzera, l’introduzione di un’imposta sul tonnellaggio appare giustificata sotto l’aspetto costituzionale.