Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine
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di libero scambio del 22 luglio 197276, che costituisce un pilastro delle relazioni commerciali tra la Svizzera e l’UE. Benché il concetto di aiuto pubblico sancito nell’articolo 23 dell’Accordo sia analogo a quello sancito nel Trattato sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea, contrariamente al diritto comunitario sugli aiuti, esso non stabilisce un divieto di principio in materia. L’articolo 23 dell’Accordo non accenna ad alcun divieto o illiceità, bensì soltanto all’incompatibilità con «il buon funzionamento dell’Accordo». Poiché la Svizzera, strutturando la sua imposta sul tonnellaggio, si ispira agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi richiesti dalla Commissione europea quale principale requisito per giustificare la concessione agli Stati membri delle agevolazioni fiscali per l’industria marittima dell’UE, è garantita la compatibilità degli obblighi contrattuali della Svizzera nei confronti dell’UE.
Negli ultimi anni, diverse iniziative a livello internazionale si prefiggevano di esaminare le pratiche fiscali degli Stati e di valutarne gli aspetti dannosi. I più rilevanti sviluppi internazionali nel campo dell’imposizione delle imprese sono legati al progetto BEPS, lanciato congiuntamente dall’OCSE e dal G20. Tra le altre cose, i lavori del Forum dell’OCSE sulle pratiche fiscali dannose (Forum on Harmful Tax Practices, FHTP) sono stati armonizzati al progetto BEPS. In tale contesto, i lavori inerenti alla misura 5 sono stati delegati al FHTP. I risultati conclusivi del progetto BEPS pubblicati il 5 ottobre 2015 hanno mostrato che l’imposta sul tonnellaggio non è da considerare una pratica fiscale dannosa.77 In seguito, questo risultato è stato confermato nel 2017 nel 2018 nel pertinente rapporto (Progress Report on Preferential Regimes).78 Lo stesso dicasi per i Peer Review Results, pubblicati dall’OCSE nel novembre del 2020.79 I risultati dell’attuale programma di lavoro dell’OCSE sulle sfide fiscali dell’economia digitale e le possibili conseguenze per le normative di imposizione sul tonnellaggio non possono ancora essere valutati.
Il Consiglio federale ritiene opportuno valutare l’eventuale ruolo dannoso delle pratiche fiscali sulla base dei criteri formulati dall’OCSE. La Svizzera, quale membro dell’OCSE, collabora pertanto attivamente in seno ai gruppi di lavoro nel settore fiscale. Si adopera per l’avanzamento di standard internazionali che devono essere osservati da tutti i Paesi e da tutti i territori, per garantire condizioni paritarie in un contesto di competitività internazionale. Anche in questa ottica, l’introduzione di un’imposta sul tonnellaggio in Svizzera appare opportuna al fine di eliminare l’attuale svantaggio concorrenziale.
76 RS 0.632.401
77 BEPS 2015-Action 5_GER.indb (oecd-ilibrary.org)
78 9789264283954-en.pdf (oecd-ilibrary.org) e Harmful Tax Practices – 2018 Progress Report on Preferential Regimes (oecd-ilibrary.org)
79 Harmful Tax Practices - Peer Review Results on Preferential Regimes (2018 Progress Report), versione novembre 2020 (oecd.org)