Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine
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sto nel testo di legge del Consiglio nazionale.63 Questo perché l’imposta sul tonnellaggio esplica effetti soltanto a livello di base di calcolo. L’autonomia tariffaria cantonale è così rispettata. Sulla base dell’importo in franchi calcolato secondo la NT, i Cantoni hanno la facoltà di determinare ogni anno l’utile netto imponibile applicando la corrispondente aliquota dell’imposta sull’utile ordinaria.
Art. 29 cpv. 3
Le agevolazioni fiscali riguardanti l’imposta sul capitale previste finora nel diritto vigente sono estese alle navi che sono assoggettate all’imposta sul tonnellaggio (art. 26b cpv. 1).
Art. 72xx
Nell’ambito dell’introduzione dell’imposta sul tonnellaggio si prevede che le disposizioni della Confederazione e dei Cantoni entrino in vigore simultaneamente. Se il diritto cantonale dovesse essere contrario a questa disposizione, si applica direttamente il diritto federale concernente l’imposta sul tonnellaggio. In tal caso il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.
Di regola ai Cantoni necessitano di due anni per attuare una modifica della LAID nel diritto cantonale. Il Consiglio federale terrà conto di tale aspetto al momento di determinare la data dell’entrata in vigore.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni finanziarie sulle finanze pubbliche
Effetti statici
L’AFC non dispone di dati statistici in grado di indicare quali imprese sarebbero da considerare ai fini dell’imposta sul tonnellaggio e quale importanza fiscale avrebbero. Perciò persino a livello statico risulta difficile formulare una stima delle ripercussioni finanziarie nel caso di un’introduzione dell’imposta sul tonnellaggio.
Si presume che meno di 100 imprese potranno richiedere l’assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio.64 Per poter ricorrere all’imposta sul tonnellaggio è decisivo che le società figurino come contribuenti in Svizzera, che detengano direttamente le navi e che svolgano esclusivamente attività di navigazione marittima ai sensi del presente avamprogetto. In tal caso l’imposta sul tonnellaggio subentrerebbe a pieno titolo all’attuale imposizione sull’utile, sempre che l’impresa effettui tale opzione. Se svolge anche altre attività che non sono assoggettate all’imposta sul tonnellaggio (in particolare attività nel commercio all’ingrosso), un’impresa di questo tipo dovrebbe, nell’esercizio del suo diritto di opzione, operare una suddivi-
63 https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2015/20150049/S3%20D.pdf, pag. 29 (art. 28 cpv. 2 lett. e AP-LAID)
64 Secondo una stima dell’associazione di categoria STSA, le imprese di navigazione marittima con sede in Svizzera sono oltre 60: https://www.stsa.swiss/it.