Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine
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cpv. 3 AP-LIFD e all’art. 26d cpv. 3 AP-LAID) ammette, secondo il bilancio ecologico della singola nave, una riduzione nella base di calcolo dell’utile in funzione del tonnellaggio. Più una nave è conforme ai requisiti ambientali, maggiore è la riduzione dell’utile netto imponibile. Tuttavia, questa riduzione non dovrebbe superare il 20 per cento. Il bilancio ecologico di una nave deve includere le seguenti condizioni:
- prova di un sistema di propulsione compatibile con l’ambiente (ad es. che utiliz-
za il carburante LNG, attualmente il più ecologico);
- prova della produzione più bassa possibile di emissioni dannose nell’aria (in
particolare diossido di zolfo, diossido di azoto, diossido di carbonio, particelle di fuliggine e polveri sottili);
- per l’attuazione, occorre stabilire a livello di ordinanza un catalogo di criteri per
le prove suddette che siano il più possibile realizzabili.
Una condizione essenziale per prendere in considerazione i criteri ambientali nel progetto è l’attuabilità. Questo perché le autorità fiscali non dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche nel settore delle tecnologie rispettose dell’ambiente, né sarebbe efficiente che un’altra autorità acquisisse queste conoscenze solo per classificare le navi ai fini dell’imposta sul tonnellaggio.
3.3 Attuazione
Per motivi legati alla sistematica legislativa, le disposizioni dello stesso tenore dovranno entrare in vigore simultaneamente per la Confederazione e i Cantoni. Per consentire la trasposizione nel diritto cantonale e prendere i provvedimenti necessari a una corretta esecuzione, va previsto un termine transitorio adeguato. In caso di mancato rispetto del termine, subentra direttamente l’applicazione del diritto federale.
Oltre alle modifiche della LAID, i Cantoni dovranno anche attuare le modifiche della LIFD, dato che la riscossione dell’imposta federale diretta avviene da parte dei Cantoni (sotto sorveglianza della Confederazione).
Il Consiglio federale ritiene necessario inserire dei criteri ambientali anche nell’imposta svizzera sul tonnellaggio. La norma di principio proposta nel testo dell’avamprogetto e citata al numero 3.2 ammette, secondo il tipo di bilancio ecologico della singola nave, una riduzione nella base di calcolo dell’utile in funzione del tonnellaggio. Per l’attuazione di questa disposizione, occorre stabilire a livello di ordinanza un catalogo di criteri che siano il più possibile realizzabili per i Cantoni.