Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine
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Finché le navi da crociera battono una bandiera diversa da quella svizzera e gestiscono un casinò, non sussiste alcuna restrizione costituzionale. Se invece una nave da crociera che gestisce un casinò batte bandiera svizzera, per aprire e gestire una casa da gioco occorrerebbe una concessione della Confederazione conformemente all’articolo 106 Cost.59. Questo sarebbe possibile non prima del 1° gennaio 2025. Secondo l’articolo 140 capoverso 1 della legge federale del 29 settembre 201760 sui giochi in denaro (LGD), le concessioni rilasciate scadono sei anni civili dopo l’entrata in vigore della LGD. Prima della scadenza di questo periodo non vengono rilasciate concessioni. In virtù dell’articolo 119 capoverso 1 LGD, la Confederazione riscuote una tassa sul prodotto lordo dei giochi (tassa sulle case da gioco). L’aliquota della tassa ammonta almeno al 40 per cento e al massimo all’80 per cento del prodotto lordo dei giochi (art. 106 cpv. 2 Cost. nonché art. 120 cpv. 2 lett. a LGD). L’utile dopo la deduzione della tassa sulle case da gioco è determinante per l’imposta sul tonnellaggio.
Le prestazioni di servizi fornite a terra, come le escursioni, non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul tonnellaggio.
Il capoverso 5 stabilisce che gli utili derivanti da attività commerciali e immobili sottostanno all’imposizione ordinaria. Ciò vale anche per gli utili derivanti dall’esercizio di navi per le quali non è stata presentata alcuna richiesta di imposizione sul tonnellaggio. Le imprese che con le loro navi svolgono sia attività assoggettate all’imposta sul tonnellaggio che altre attività devono tenere una contabilità per settori. Quest’ultima prevede che tutti i costi, inclusi quelli generali, siano ripartiti sulle singole navi. Tale condizione fa sorgere, per sua natura, questioni inerenti alla delimitazione e al maggiore onere amministrativo. In considerazione delle regole generali relative all’onere della prova, il contribuente deve comprovare che determinate attività sono assoggettate all’imposta sul tonnellaggio.
Art. 74 Condizione
Affinché un armatore domiciliato in Svizzera o una società di charter possa chiedere l’assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio, una quota minima della flotta deve adempiere la condizione della bandiera. Tale condizione si fonda sugli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi citati in precedenza.
In quest’ottica, secondo il capoverso 1 le imprese che chiedono di essere assoggettate all’imposta sul tonnellaggio in Svizzera devono far navigare almeno il 60 per cento del tonnellaggio della propria flotta sotto bandiera svizzera o sotto la bandiera di uno Stato membro dello SEE. Questo include tutti gli Stati membri dell’UE nonché l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e la Norvegia.
Secondo il capoverso 2, per «flotta» s’intende la totalità delle navi gestita da un armatore o da una società di charter. L’armatore o la società di charter costituiscono quindi il valore di riferimento per determinare la flotta. I succitati orientamenti dell’UE stabiliscono inoltre che l’amministrazione strategica ed economica di tutte
59 RS 101
60 RS 935.51