Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine
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Se un armatore o una società di charter potesse scegliere ogni anno tra l’imposizione sul tonnellaggio o l’imposizione ordinaria, ne risulterebbero considerevoli possibilità di pianificazione fiscale.
Secondo il capoverso 4, se rinuncia all’imposizione sul tonnellaggio prima dello scadere dei dieci periodi fiscali o se, per altri motivi (ad es. la condizione di iscrizione nel registro non è più adempiuta o lo scopo di utilizzazione della nave non è più conforme al regime di imposizione sul tonnellaggio) l’imposizione sul tonnellaggio finisce prima di questo termine, il contribuente può chiedere un nuovo assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio, ma solo a decorrere dal sesto periodo fiscale dopo la fine dell’imposizione. Ciò consente perlomeno di limitare le possibilità di pianificazione fiscale.
Il capoverso 5 prevede che, una volta scaduto il termine dei dieci anni, l’utile netto imponibile passi di nuovo al regime d’imposizione ordinaria. A decorrere dal nuovo periodo fiscale, i valori contabili secondo il diritto commerciale registrati alla fine dell’imposizione sul tonnellaggio sono considerati ai fini dell’imposta sull’utile. Il riferimento al diritto commerciale garantisce l’osservanza delle vigenti prescrizioni in merito alla valutazione massima conformemente al Codice delle obbligazioni. Questo impedisce che un contribuente, durante il periodo dell’imposizione sul tonnellaggio, effettui ammortamenti degli attivi pertinenti all’esercizio delle navi e successivamente, nel quadro della determinazione ordinaria dell’utile, riduca indebitamente l’utile tramite ammortamenti cumulati.
Nell’ultimo periodo del capoverso 5 viene precisato che le perdite subite durante il periodo dell’imposizione sul tonnellaggio non possono essere riportate. Questo è corretto dal punto di vista della sistematica fiscale, poiché l’imposta sul tonnellaggio è un metodo alternativo per determinare l’imposta ordinaria sugli utili e quindi l’importo effettivo degli utili o delle perdite realizzato durante il periodo dell’imposizione sul tonnellaggio non è preso in considerazione.
Art. 77 Ristrutturazioni
Questa disposizione intende impedire le possibilità di pianificazione fiscale derivanti da ristrutturazioni. In linea di principio, anche le navi possono essere trasferite tramite ristrutturazioni senza incidenza fiscale. In questo contesto occorre appurare se una nave, al momento del trasferimento, sottostava all’imposizione sul tonnellaggio o all’imposizione ordinaria. Nel primo caso devono essere ripresi i valori determinanti ai fini dell’imposta sull’utile. Si applicano le disposizioni di legge di cui all’articolo 61 e la definizione della prassi contenuta nella circolare numero 5 del 1° giugno 2004 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).62 Nel secondo caso sono determinanti i valori contabili secondo il diritto commerciale.
Questa distinzione è da ricondurre al fatto che per le navi assoggettate all’imposta sul tonnellaggio, a fini fiscali l’utile non viene determinato in base al bilancio commerciale. In tal modo, i valori contabili secondo il diritto commerciale non sono
62 https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direktebundessteuer/fachinformationen/kreisschreiben.html, circ. 1-005-DVS-2004-i dell’1.6.2004