Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine

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Come spiegato ai numeri 3.2 e 4.1, l’avamprogetto deve tenere conto delle richieste ambientali nel traffico marittimo. Con una riduzione della base di calcolo grazie a tecnologie rispettose dell’ambiente s’intende raggiungere altresì un obiettivo di promozione extrafiscale, e anche a questo riguardo per derogare al principio della capacità economica devono essere osservate le condizioni summenzionate.

L’articolo 74 Cost. autorizza il legislatore federale a emanare prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. Questo articolo costituzionale attribuisce così alla Confederazione un’ampia competenza legislativa a favore della protezione dell’ambiente. Essa include anche l’impiego di incentivi volti alla riduzione delle emissioni rilevanti per il clima.75 Per gli obiettivi extrafiscali summenzionati, l’articolo 74 Cost. può costituire una base adeguata per la necessaria competenza materiale.

Riguardo alla seconda condizione (necessità e idoneità della misura) si può concludere che le normative globali obbligano già oggi le navi a solcare i mari in modo più rispettoso dell’ambiente (cfr. disposizioni dell’IMO al n. 3.2). Affinché anche l’industria marittima apporti il suo contributo volontario alla realizzazione della strategia climatica a lungo termine della Svizzera (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2050), un incentivo fiscale in questo senso rappresenta una misura realistica. Al proposito si rinvia anche alle agevolazioni cantonali nel campo delle imposte sui veicoli a motore; gli sconti applicati ai veicoli ad alta efficienza energetica determinano riduzioni nella corrispondente base di calcolo.

Anche la terza condizione (preminenza dell’interesse pubblico) può essere considerata soddisfatta anche in relazione alla fondamentale importanza della navigazione marittima per l’economia mondiale. Come spiegato al numero 1.1 più del 90 per cento delle merci prodotte nel mondo viene trasportato almeno una volta via mare.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Al fine di mantenere la sua posizione competitiva e interessante quale piazza imprenditoriale, la Svizzera deve offrire condizioni quadro fiscali vantaggiose e accettate sul piano internazionale. L’imposta sul tonnellaggio rappresenta uno strumento di promozione che consente di eliminare l’attuale svantaggio concorrenziale delle imprese svizzere nella navigazione marittima nei confronti delle imprese con sede negli Stati membri dell’UE o dello SEE che beneficiano dei vantaggi di un’imposta sul tonnellaggio. Tutto ciò deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni tra Stati come pure alle raccomandazioni e agli standard internazionali, in particolare quelli dell’OCSE.

La Svizzera intrattiene da sempre strette relazioni con l’UE, che sono regolate in numerosi accordi e convenzioni bilaterali. Occorre ricordare in particolare l’Accordo

75 Helen Keller, Matthias Hauser, Rechtsgutachten über den verfassungsrechtlichen Rahmen einer Klimalenkungsabgabe des Bundes, parere legale su mandato dell’Ufficio federale dell’ambiente, 2008, pag. 56: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/recht/rechtsgutachten.html.