Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
L’utile imponibile annuo, per
320 giorni di esercizio (134.85 franchi x 320 giorni) ammonta a: 43 152 franchi
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In seguito, all’utile sul tonnellaggio così determinato è applicata l’aliquota d’imposta ordinaria del pertinente livello istituzionale. Nel quadro dell’imposta federale diretta, l’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative è dell’8,5 per cento dell’utile netto (art. 68 LIFD) prima della deduzione delle imposte. Per le imprese di navigazione marittima redditizie, l’imposta sul tonnellaggio comporta un onere fiscale comparativamente modesto rispetto all’imposizione ordinaria.
Il capoverso 3 precisa che l’utilizzo di navi più rispettose per l’ambiente dà diritto a una riduzione dell’imposta sul tonnellaggio. L’utile sul tonnellaggio determinato ai sensi del capoverso 2 comporta una riduzione del 20 per cento al massimo. L’ammontare della riduzione dipende dalla prova fornita dal contribuente riguardo a un sistema di propulsione della nave rispettoso dell’ambiente. Tra le esigenze ecologiche rientra anche la produzione più bassa di emissioni nell’aria, causate ad esempio da diossido di zolfo, diossido di azoto, diossido di carbonio, particelle di fuliggine o polveri sottili. Il Consiglio federale precisa il catalogo dei criteri e l’ammontare della riduzione nel dettaglio in un’ordinanza. Come già esposto al numero 3.2, per la considerazione dei criteri ambientali nel presente progetto l’attuabilità rappresenta una condizione essenziale. Questo perché le autorità fiscali non dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche nel settore delle tecnologie rispettose dell’ambiente.
Art. 76 Inizio, durata e fine dell’imposizione sul tonnellaggio
Il regime d’imposizione è strutturato in modo che un’impresa di navigazione marittima possa optare per l’assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio per ciascuna nave. Tale approccio si dimostra la variante più praticabile in caso di ingresso e abbandono del regime di imposizione sul tonnellaggio in particolare in vista di un trasferimento neutrale sotto il profilo fiscale mediante la ristrutturazione all’interno di gruppi societari (cfr. art. 77). Una siffatta struttura costituisce un’unità concettuale e dimostra di essere il modo di procedere appropriato al fine limitare le possibilità di pianificazione fiscale ed evitare sgravi fiscali eccessivi. L’approccio prescelto che prende in esame il singolo caso segue inoltre la stessa logica applicata al patentbox nel quadro del progetto Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (RFFA).
Il capoverso 1 fissa l’inizio dell’imposizione sul tonnellaggio. Spetta al contribuente chiedere l’assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio: egli può decidere di sottostarvi o di rinunciarvi.
Secondo il capoverso 2, il contribuente deve inoltrare una richiesta per ciascuna nave. L’assoggettamento dura dieci anni. La maggior parte degli Stati membri dell’UE che prevede questo strumento di promozione fissa regole corrispondenti in relazione alla durata.
Conformemente al capoverso 3, allo scadere dei dieci periodi fiscali il contribuente può rinnovare la richiesta di assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio.