Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine

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(Riforma III dell’imposizione delle imprese; RI imprese III). Nel rapporto l’imposta sul tonnellaggio viene presentata come una misura di politica fiscale possibile. In generale, la maggioranza dei Cantoni non la reputa prioritaria e sei Cantoni sono contrari. Nove Cantoni, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e la città di Ginevra si pronunciano a favore. Presumibilmente le differenti posizioni sono riconducibili al fatto che lo strumento di promozione interessa i Cantoni in modo disomogeneo. Il dibattito parlamentare sulla mozione termina il 19 settembre 2016 con il ritiro della mozione da parte dell’autore.

L’imposta sul tonnellaggio ricompare sulla scena del dibattito politico durante le consultazioni parlamentari sulla RI imprese III. Nel messaggio del 5 giugno 201530 a sostegno della legge sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese, il Consiglio federale elenca, tra le misure esaminate poi respinte, anche l’introduzione di un’imposta sul tonnellaggio, che in seguito decide di abbandonare per motivi costituzionali. In tale decisione il Consiglio federale si fonda sulla perizia giuridica del 3 giugno 2015 conferita dal DFF al professor Robert J. Danon dell’Università di Losanna, nella quale viene esaminata la conformità costituzionale delle misure fiscali proposte nell’ambito della RI imprese III.31 Anche l’imposta sul tonnellaggio è oggetto della perizia. Il perito giunge alla conclusione che la costituzionalità di questo obiettivo extrafiscale è problematica per i motivi indicati di seguito.

 L’imposta sul tonnellaggio non sarebbe retta da una base costituzionale suffi-

ciente. Non potrebbe essere legittimata nemmeno dall’articolo 103 Cost., secondo cui la Confederazione può promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Il settore della navigazione marittima, prosegue il perito, non sarebbe minacciato nella sua esistenza ai sensi dell’articolo menzionato, per cui l’imposta sul tonnellaggio non potrebbe essere considerata una misura proporzionata.

 Un’imposta sul tonnellaggio concepita ad hoc per la navigazione marittima

sarebbe contraria ai principi dell’uguaglianza giuridica nell’imposizione e dell’imposizione secondo la capacità economica.

 Sotto il profilo della parità di trattamento non sarebbe ragionevole concedere

questo privilegio fiscale esclusivamente al settore marittimo per un interesse pubblico preminente, escludendo altri settori (trasporto aereo e stradale).

Il DFF incarica in seguito anche il professor Xavier Oberson dell’Università di Ginevra di verificare la costituzionalità di un’imposta sul tonnellaggio in Svizzera nel quadro della RI imprese III. Nel suo parere giuridico del 12 agosto 2015, il perito esprime un parere positivo, segnatamente per i motivi indicati di seguito.32

 L’imposta sul tonnellaggio rappresenterebbe una particolare tipologia di riscos-

sione dell’imposta sull’utile che potrebbe fondarsi sull’articolo 128 capoverso 1 lettera b Cost., senza richiedere, pertanto, alcuna modifica costituzionale.

30 FF 2015 4133, in particolare 4197 e 4248

31 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/39731.pdf

32 https://biblio.parlament.ch/e-docs/383599.pdf. Presentando il contesto, il perito precisava di far parte di un gruppo di lavoro, organizzato dall’associazione di categoria STSA, che si occupava dell’introduzione di un’imposta sul tonnellaggio in Svizzera.