Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine
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Con decisione del Consiglio federale del 14 ottobre 2020, il DFF è stato incaricato di elaborare un progetto da porre in consultazione volto all’introduzione di una legge federale concernente l’imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi. In questa sede deve essere trattata debitamente la problematica della costituzionalità (cfr. n. 6.1). Con tale incarico, il Consiglio federale ha quindi dato seguito alla richiesta parlamentare formulata nella sessione estiva del 2016 (rinvio).
2 Rapporto con il diritto europeo
2.1 Divieto di concedere aiuti di Stato nell’UE
Tale divieto figura nell’articolo 107 paragrafo 1 del Trattato del 26 ottobre 2012 sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea37 secondo cui, in linea di principio, gli aiuti di Stato che rientrano nel campo di applicazione del Trattato sono vietati. Tuttavia, il divieto prevede riserve di approvazione. In taluni casi motivati, questi aiuti possono essere approvati in virtù di una decisione della Commissione europea, che richiede previamente una notifica. In assenza di un’autorizzazione da parte della Commissione non è dunque possibile attuare una misura.38
Nell’articolo 107 paragrafo 1 del Trattato, il termine «aiuti» è formulato come termine giuridico vago e molto generale («aiuti concessi dagli Stati [...] sotto qualsiasi forma»). Nell’articolo 107 paragrafi 2 e 3 sono elencate le deroghe al divieto. Per il presente documento sono rilevanti le cosiddette «deroghe discrezionali» di cui all’articolo 107 paragrafo 3 del Trattato. Gli aiuti ivi descritti si possono reputare compatibili con il mercato interno. L’UE considera l’imposta sul tonnellaggio uno strumento ammissibile volto a promuovere il settore marittimo, che è nell’interesse comune europeo, al fine di garantire la competitività della navigazione marittima dell’UE sul mercato mondiale, mantenere le conoscenze e i posti di lavoro in questo settore e impedire la delocalizzazione in Paesi con basso prelievo fiscale al di fuori del mercato interno dell’UE.39
2.2 Orientamenti comunitari per il trasporto marittimo
I regimi di imposizione sul tonnellaggio dei singoli Stati membri dell’UE sottostanno, in quanto norme di aiuto, all’esame da parte della Commissione europea e, fatta
37 GU C 326, pag. 47
38 Riguardo ai principi del diritto comunitario in materia di aiuti, si rimanda al rapporto peritale del 9.10.2017, eseguito su incarico della Conferenza dei Governi cantonali: Gutachten staatliche Beihilfen-SteptoeJohnson.pdf (kdk.ch), pag. 4.
39 Per la legittimazione degli aiuti di Stato nel settore marittimo, a titolo rappresentativo alcune affermazioni della commissaria europea per la concorrenza, Margrethe Vestager, rilasciate in occasione dell’approvazione dei regimi di imposizione sul tonnellaggio di Malta (19.12.2017), Portogallo (6.4.2018) e Danimarca (12.10.2018): State aid: amended Maltese tonnage tax scheme approved (europa.eu), Portuguese tonnage tax and seafarers scheme approved (europa.eu) e Staatliche Beihilfen: Kommission genehmigt dänische Tonnagesteuerregelung (europa.eu).