Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine
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Per il 2020 la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo pronostica una contrazione del commercio marittimo mondiale pari al 4,1 per cento e per il 2021 un nuovo incremento del 4,8 per cento.17
1.2 L’imposta sul tonnellaggio all’estero
L’UE è impegnata da molti anni nella lotta contro la pratica della flotta battente bandiera comunitaria nei territori off-shore. A tale scopo, già nel 1989 la Commissione europea aveva adottato orientamenti nei quali si stabilivano le condizioni che gli Stati membri dovevano adempiere per ottenere aiuti di Stato nel settore del trasporto marittimo. Questi orientamenti sono stati adeguati per la prima volta nel 1997.18 L’obiettivo era mantenere il maggior numero possibile di navi battenti bandiera comunitaria, garantendo al contempo le stesse condizioni di partenza all’interno del mercato dell’UE. In sostanza si trattava di garantire una certa convergenza tra le misure degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l’introduzione dei regimi di imposizione sul tonnellaggio.
In questo contesto doveva essere garantito un regime fiscale favorevole per le imprese di navigazione marittima, che consentisse di far fronte alla concorrenza internazionale esercitata mediante i registri aperti e le bandiere di comodo. Fino alla prima metà degli anni 2010 è stato valutato positivamente l’impulso economico fornito dall’introduzione nell’area dell’UE di regimi di imposizione sul tonnellaggio. Nel 2014, una stima effettuata dalla società di consulenza Oxford Economics ha evidenziato che nel 2012 il valore aggiunto lordo e il volume di occupazione dell’industria marittima europea avrebbero potuto registrare valori inferiori del 50 per cento se gli Stati membri dell’UE presi in esame non avessero introdotto né un’imposta sul tonnellaggio né altri aiuti di Stato.19
I regimi di imposizione sul tonnellaggio all’interno dell’UE sottostanno all’esame della Commissione europea e vengono generalmente sottoposti a nuova procedura di approvazione ogni dieci anni.20 Le condizioni per la concessione degli aiuti sono riportate nella comunicazione del 17 gennaio 2004 Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, che sostituisce gli orientamenti del 1997.21 Le attività assoggettate all’imposta sul tonnellaggio sono quelle incentrate sul trasporto internazionale via mare di passeggeri o merci, a cui si sono successivamente aggiunte altre attività considerate assoggettabili all’imposta. Rientrano in questa categoria segnatamente i servizi di salvataggio e assistenza, le attività navali per la posa di cavi e tubi nonché la costruzione di opere off-shore e la ricerca scientifica marina (cfr. n. 4.1). Affinché l’imposta sul tonnellaggio sia applicabile,
17 https://unctad.org/news/covid-19-cuts-global-maritime-trade-transforms-industry
18 GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5
19 https://www.ecsa.eu/images/2014-04- 01%20Oxford%20Economics%20ECSA%20Report%20FINAL.pdf, pag. 5
20 Nel caso degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che aderiscono allo Spazio economico europeo, l’autorizzazione è rilasciata dall’autorità di vigilanza dell’AELS.
21 GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3