Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

 In quanto obiettivo extrafiscale, l’imposta sul tonnellaggio potrebbe fondarsi su

due norme costituzionali, che per la necessaria competenza materiale costituiscono una base adeguata, ossia l’articolo 101 Cost. (Politica economica esterna), in virtù del quale potrebbero essere rafforzati l’insediamento delle società di navigazione marittima e assicurate condizioni paritetiche («level playing field») con gli Stati che già applicano l’imposta sul tonnellaggio, e l’articolo 103 Cost. (Politica strutturale), che giustificherebbe un’imposta sul tonnellaggio se la navigazione marittima fosse da considerare minacciata nella sua esistenza e quindi la Confederazione fosse legittimata a intervenire fiscalmente in questo settore.

Il 17 marzo 2016, nell’ambito della votazione sul complesso, il Consiglio nazionale decide di introdurre nel progetto questa misura di politica fiscale con 138 voti a favore, 52 contrari e un’astensione.33 Il 30 maggio 2016, con 31 voti a favore e 14 contrari, il Consiglio degli Stati decide di rinviare al Consiglio federale le disposizioni designate come disegno 3 con l’obiettivo di una legge federale concernente l’imposta sul tonnellaggio a sé stante.34 Nel rinvio si chiede di verificare la costituzionalità di un’imposta sul tonnellaggio, di riformulare le disposizioni e, infine, di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni e gli ambienti interessati. Il 6 giugno 2016 la Camera bassa aderisce alla proposta della Camera alta con 136 voti a favore e 54 contrari.35

Riguardo al rinvio parlamentare summenzionato, il capo del DFF, a nome del Consiglio federale, approva questo modo di procedere durante la sessione estiva del 2016.36 La principale argomentazione riguarda l’assenza di un dibattito politico nel quadro di una precedente procedura di consultazione.

Necessità di intervento e obiettivi

Il Consiglio federale intende garantire condizioni quadro competitive per la piazza economica della Svizzera. Creando condizioni paritarie con l’estero è possibile creare uno strumento appropriato in un contesto di competitività internazionale per attirare le imprese di navigazione marittima caratterizzate da un’elevata mobilità e quindi garantire l’attrattiva della piazza economica nazionale. Ciò consente di potenziare l’insediamento di imprese del settore marittimo e inoltre di favorire il settore delle materie prime, già fortemente rappresentato in Svizzera. Nella situazione attuale, in cui numerose imprese della navigazione marittima accusano verosimilmente perdite, l’assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio non rappresenterebbe alcun incentivo. L’imposta sul tonnellaggio avrebbe pertanto una scarsa utilità pratica sul breve termine e finché le imprese del settore possono far valere riporti di perdite. L’introduzione di un’imposta sul tonnellaggio in Svizzera può però contribuire a rilanciare l’economia sul medio-lungo termine e a migliorare la competitività internazionale del settore. Questo purché il campo di applicazione sia concepito in modo tale da rispettare i regimi di tassazione sul tonnellaggio in vigore nell’UE.

33 Boll. Uff. 2016 N 496

34 Boll. Uff. 2016 S 248

35 Boll. Uff. 2016 N 861

36 Boll. Uff. 2016 S 247 e 2016 N 861