Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine

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Parametri Descrizione Normative derogatorie nell’UE

che applica l’imposta sul economica delle navi.

tonnellaggio

Redditi risultanti dal Il noleggio della nave gestita Alcuni Paesi (ad es. Estonoleggio o dalla locazio- dall’armatore include obbligato- nia, Malta, Norvegia,

ne della nave riamente l’armamento e Portogallo e Cipro) ammet-

l’equipaggio (time charter e voya- tono, a determinate condige charter) zioni, anche la mera locazione della nave a scafo nudo (bareboat charter).

Attività da considerare ai L’attività principale consiste nel Nell’ultimo decennio, i fini dell’assoggettamento trasporto di merci e persone. A regimi di imposizione sul

questa si aggiungono le attività tonnellaggio vigenti si sono crocieristiche e i servizi di salva- diversificati in relazione a taggio e assistenza. Nel corso degli questa caratteristica. Le anni hanno ottenuto attività che la Commissiol’autorizzazione anche altre attivi- ne europea autorizza in tà, ad esempio la posa di cavi e modo differenziato lasciatubi, la costruzione di opere off- no un considerevole shore e la ricerca scientifica margine di azione.

marina.

Trattamento fiscale di La vendita di navi è compensata La Polonia, ad esempio, ha eventuali utili derivanti con l’imposta sul tonnellaggio. stabilito una tassazione da alienazioni di navi forfettaria sulla base di

un’aliquota del 15 %.

2.4 Conseguenze dell’introduzione di un’imposta svizzera sul tonnellaggio Le disposizioni presentate ai numeri 2.1 e 2.2 costituiscono uno strumento interno all’UE e non un obbligo internazionale vincolante per la Svizzera.43 Nell’ottica di un auspicato consenso internazionale verso un’imposta svizzera sul tonnellaggio, le condizioni quadro vigenti all’interno dell’UE rivestono comunque un ruolo importante. Contrariamente all’UE, in linea di principio la Svizzera non vieta la concessione di aiuti statali. La legge del 5 ottobre 199044 sui sussidi (LSu) disciplina prescrizioni uniformi relative al controllo dei sussidi a livello federale. Questa legge deve garantire che gli aiuti finanziari e le indennità siano concessi soltanto se sono sufficientemente motivati e se conseguono il loro scopo in modo economico ed efficace. Anche la legge del 6 ottobre 200645 sulla politica regionale è radicata nella tematica degli aiuti finanziari. Obiettivo di tale legge è potenziare la concorrenzialità

43Al riguardo, si vedano le osservazioni del Consiglio federale nel messaggio a sostegno

della legge sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese (FF 2015 4133, in particolare 4260–4261).

44RS 616.1

45RS 901.0