Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 La navigazione marittima in Svizzera

Il settore della navigazione marittima è di fondamentale importanza per l’economia mondiale: più del 90 per cento delle merci fabbricate nel mondo viene trasportato almeno una volta per via marittima. Mentre un tempo il trasporto marittimo riguardava soprattutto materie prime, oggi, grazie a una logistica e a una tecnologia dei container più moderne, sono trasportati via mare anche beni di consumo industriali per l’uso quotidiano.1

Il diritto svizzero distingue tra navigazione interna su acque svizzere e navigazione via mare. La pertinente base legale è costituita dalla legge federale del 23 settembre 19532 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. Altrove nel diritto svizzero le navi sono denominate «navi d’alto mare».3 Poiché tali navi non navigano soltanto in alto mare, nel diritto svizzero i termini «nave» e «nave d’alto mare» sono utilizzati come sinonimi.

Flotta svizzera d’alto mare

Nel quadro del suo mandato costituzionale (art. 102 Cost.4), la Confederazione può concedere fideiussioni alla flotta svizzera d’alto mare allo scopo di assicurare l’approvvigionamento di beni in situazioni di crisi e, se necessario, di porre le navi d’alto mare al servizio dell’approvvigionamento del Paese. Tra il 1948 e il 1959 la Confederazione concedeva fideiussioni a tassi d’interesse agevolati. Da allora, ha attuato la promozione della navigazione marittima esclusivamente attraverso lo strumento della fideiussione: se nel sistema svizzero delle fideiussioni una società di navigazione non ottempera agli obblighi di pagamento, la Confederazione, in qualità di fideiussore, deve rispondere del debito da essa garantito.

Diversi decreti federali e del Consiglio federale volti a finanziare e a garantire un effettivo sufficiente di navi d’alto mare battenti bandiera svizzera costituiscono la base per gli aiuti forniti alla flotta svizzera d’alto mare da parte della Confederazione. A ciò si aggiunge l’ordinanza del 14 giugno 20025 concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d’alto mare, riveduta più volte a partire dal 1983. Dopo il 1990, gli aiuti elargiti vengono garantiti sempre più spesso in considerazione della piazza economica svizzera. Mediante il decreto federale del 3 marzo 20086 sul rinnovo del credito quadro volto a garantire, mediante fideiussioni, un effettivo sufficiente di navi d’alto mare che battono bandiera svizzera, il

1Cfr. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/48346.pdf, pag. 9.

2 RS 747.30

3Ordinanza del 14.6.2002 concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi

svizzere d’alto mare (RS 531.44)

4RS 101

5 RS 531.44

6 FF 2008 2165