Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine
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suscettibili di alcuna correzione fiscale. Tuttavia, ai fini della determinazione dei valori contabili secondo il diritto commerciale, al momento della ristrutturazione l’impresa deve mantenere i principi di valutazione applicati fino a quel momento.
Per osservare le disposizioni dell’articolo 76 occorre distinguere tra i due scenari spiegati di seguito.
1. Il trasferimento ha come oggetto una nave già assoggettata all’imposta sul
tonnellaggio: in questo caso, l’imposta sul tonnellaggio e la durata di applicazione conformemente all’articolo 76 capoverso 2 sono riprese dall’impresa assuntrice.
2. Il trasferimento ha come oggetto una nave per la quale l’assoggettamento
all’imposta sul tonnellaggio potrebbe essere nuovamente richiesto soltanto allo scadere del termine di attesa di cui all’articolo 76 capoverso 4. In tal caso il termine di attesa continua a decorrere e deve essere rispettato dall’impresa assuntrice.
Le regole suddette non si applicano in caso di vendita della nave. Ciò significa che il nuovo proprietario della nave può chiedere l’assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio se adempie le necessarie condizioni (artt. 73 e 74). Se l’impresa alienante dispone di altre navi che sono già assoggettate all’imposta sul tonnellaggio, per queste navi l’imposta sul tonnellaggio continua a essere applicata, a condizione che siano rispettati sia la quota minima richiesta per l’iscrizione nel registro, sia lo scopo di utilizzazione della nave (artt. 73 e 74).
4.2 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 8 cpv. 5
Si rimanda ai commenti all’articolo 18 capoverso 3bisLIFD.
Art. 14 cpv. 3, secondo periodo
Analogamente a quanto avviene per le persone giuridiche (imposta sul capitale), anche per i lavoratori indipendenti deve poter essere fatta valere una riduzione dell’imposta sulla sostanza per le navi assoggettate all’imposta sul tonnellaggio.
Art. 24 cpv. 1bis
Si rimanda ai commenti all’articolo 58a LIFD.
Art. 26b‒26f
Le disposizioni di questi articoli sono identiche a quelle degli articoli 73‒77 LIFD.
Si rinuncia alla possibilità per i Cantoni di compensare l’imposta federale sul tonnellaggio con l’imposta cantonale sul tonnellaggio, come era stato inizialmente propo-