Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine
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normativa occorre fare una distinzione fra le imprese che svolgono esclusivamente attività di navigazione marittima e le imprese che svolgono attività miste. Le prime potrebbero optare per il regime di imposizione sul tonnellaggio per tutte le loro attività. In questo caso la determinazione dell’imposta avverrebbe sulla base di valori forfettari e quindi l’onere amministrativo dovrebbe essere contenuto. Le seconde, invece, sarebbero tenute a tenere una contabilità per settori, il che aumenterebbe l’onere amministrativo. Occorre comunque sempre tenere presente che il ricorso all’assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio si effettua su base volontaria. Considerato il gruppo ristretto di imprese che può potenzialmente avvalersi della misura, anche le previste ripercussioni sull’economia nazionale dovrebbero essere modeste. Alla luce di quanto suesposto, un’analisi d’impatto della regolamentazione non è necessaria.
Tuttavia, l’introduzione di un’imposta sul tonnellaggio nel diritto fiscale svizzero rappresenterebbe uno strumento mirato per creare condizioni paritarie con l’estero in un contesto di competitività internazionale per attirare le imprese di navigazione marittima caratterizzate da un’elevata mobilità e manterrebbe dunque l’attrattiva della piazza economica svizzera. Poiché nel settore marittimo il capitale più importante è costituito dalle navi stesse, è semplice dislocare l’attività commerciale da un luogo a un altro.
5.4 Ripercussioni sull’ambiente
L’imposta sul tonnellaggio come tale non produce ancora effetti duraturi nel settore della protezione climatica. Grazie a riduzioni fiscali per motivi ambientali, come quelle già applicate in alcuni Stati membri del SEE nella struttura della loro imposta sul tonnellaggio, le imprese di navigazione marittima domiciliate in Svizzera con la loro flotta assoggettata all’imposta sul tonnellaggio possono apportare un contributo per la diminuzione dell’inquinamento marino (cfr. n. 3.2). In questo progetto legislativo la Svizzera può contribuire attivamente a tale obiettivo con una legislazione progressista in materia di imposta sul tonnellaggio.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Come illustrato al numero 1.3, nel suo messaggio a sostegno della legge sulla RI imprese III, il Consiglio federale decise di abbandonare il progetto concernente l’imposta sul tonnellaggio non da ultimo a causa di dubbi in merito alla sua costituzionalità, che anche l’Ufficio federale di giustizia continua ad avere. L’Esecutivo è successivamente giunto a una nuova valutazione sulla base dei motivi spiegati di seguito.
Secondo l’articolo 127 capoverso 2 Cost., nella riscossione dell’imposta vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica. Nella dottrina, la questione se l’imposta sul tonnellaggio sia conforme a questi requisiti costitu-