Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine

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4 Commento ai singoli articoli

4.1 Legge federale sull’imposta federale diretta

Art. 18 cpv. 3bis

L’imposta sul tonnellaggio non deve dipendere dalla forma giuridica dell’impresa. Perciò possono chiedere l’assoggettamento della loro flotta all’imposta sul tonnellaggio anche lavoratori indipendenti e società di persone nelle forme giuridiche della società semplice, società in nome collettivo o società in accomandita. Gli articoli 73–77 sono applicabili per analogia. L’eventuale reddito derivante dall’esercizio delle navi determinato mediante l’imposta sul tonnellaggio viene poi sommato al restante reddito imponibile e tassato secondo la relativa aliquota d’imposta ordinaria.

Art. 58a Imposta sul tonnellaggio

L’imposta sul tonnellaggio rappresenta un metodo alternativo per determinare l’imposta sull’utile. Per il calcolo dell’utile netto imponibile risultante dall’esercizio di navi si applicano gli articoli 73–77. Il presente articolo fornisce la pertinente riserva nell’imposizione sull’utile ordinaria. L’eventuale reddito netto imponibile determinato mediante l’imposta sul tonnellaggio viene poi sommato al restante reddito netto imponibile e tassato secondo la relativa aliquota d’imposta ordinaria.

Titolo terzo: Imposta sul tonnellaggio (titolo prima dell’art. 73)

Per le disposizioni sull’imposta sul tonnellaggio viene creato un nuovo titolo. Fino all’entrata in vigore, il 1° gennaio 1998, della legge federale del 10 ottobre 199756 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, qui erano inserite le disposizioni relative all’imposta federale sul capitale.

Art. 73 Oggetto

Il capoverso 1 stabilisce in maniera esaustiva quali scopi aziendali rendono possibile l’assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio. Al riguardo si mira alla compatibilità con l’UE. Dalla summenzionata comunicazione del 17 gennaio 2004 Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi si evince che le navi che trasportano via mare passeggeri o merci costituiscono gli esempi principali. Nel corso degli anni la Commissione europea ha dichiarato ammissibili anche navi destinate ad altri scopi: i servizi di salvataggio e assistenza, la posa di cavi e tubi, la costruzione di opere off-shore e la ricerca scientifica marina.57 Anche queste attività sono contemplate nella disposizione.

La navigazione interna in mare o la mera navigazione fluviale non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul tonnellaggio. Tuttavia se, ad esempio, un carico di merci viene trasportato prima via mare e poi, per raggiungere il porto di

56 RU 1998 669

57 GU 176 dell’1.7.2019, pagg. 7, 18 e 56 nonché https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/234440/234440_1102393_72_2.pdf