Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e
dell’OAsi 1.
collaborazione è consolidata con tutti i partner.
Art. 4 Impieghi di collaboratori dell’UDSC all’estero
L’Agenzia deve essere equipaggiata tra l’altro di materiale a sufficienza e delle necessarie capacità di personale sotto forma di un corpo permanente. Entro il 2027 quest’ultimo dovrà essere gradualmente ampliato fino a 10 000 membri.
Il corpo permanente dell’Agenzia è composto da quattro categorie di forze d’impiego, nello specifico da: personale reclutato direttamente dall’Agenzia stessa (personale statutario di categoria 1), personale distaccato all’Agenzia dagli Stati Schengen per distaccamenti a lungo termine fino a due anni (personale di categoria 2), personale messo a disposizione dagli Stati Schengen per impieghi a breve termine fino a quattro mesi (personale di categoria 3) e personale appartenente alla riserva di reazione rapida per interventi rapidi alle frontiere (personale di categoria 4). Le forze d’impiego sono composte da esperti nell’ambito della protezione dei confini, agenti di scorta per i rimpatri, esperti dei rimpatri e altro personale qualificato. L’UDSC può distaccare personale per la protezione e la sorveglianza delle frontiere, nonché ulteriore personale qualificato come per esempio conducenti di cani. La SEM garantisce per contro il personale da distaccare nell’ambito dei rimpatri (cfr. messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2020, n. 4.2). Il contributo degli Stati Schengen alle categorie 2–4 sarà in futuro vincolante ed è disciplinato negli allegati da II e IV del regolamento UE.
L’UDSC gestisce una riserva permanente di personale specializzato a cui è possibile ricorrere nel quadro di impieghi a favore dell’Agenzia. L’inserimento dei collaboratori dell’UDSC avviene su base volontaria. Non sussiste alcun diritto a obbligare i collaboratori a partecipare a impieghi internazionali. Le modalità di impiego, formazione e uscita dalla riserva sono disciplinate da un accordo complementare al contratto di lavoro esistente.
L’impiego sul posto si basa sostanzialmente sull’ordine d’impiego dell’Agenzia e tiene conto delle condizioni in loco. Durante l’impiego all’estero, si applicano le regole d’impiego dello Stato ospitante l’operazione in questione, che per principio prevalgono rispetto all’ordine d’impiego nazionale dello Stato di origine. Per la durata dell’impiego il personale dell’UDSC soggiace alla responsabilità sull’impiego dello Stato estero.
L’UDSC è competente per la selezione di personale idoneo che soddisfi i requisiti dell’Agenzia e corrisponda ai profili concordati. I profili sono stabiliti annualmente in considerazione delle esigenze operative e dell’analisi dei rischi dell’Agenzia. In qualsiasi momento possono dunque essere impiegati per un periodo limitato diversi esperti; si tratta in particolare di consulenti in materia di documenti, analisti dei rischi, specialisti nell’ambito della protezione dei confini, conducenti di cani, persone incaricate delle interrogazioni, specialisti della comunicazione, specialisti di supporto tattico nonché esperti di veicoli.
La durata dell’impiego dipende dalla relativa categoria (a lungo termine o di breve durata): la categoria 2 comprende i distacchi a lungo termine fino a due anni e la categoria 3 gli impieghi di breve durata fino a quattro mesi. La durata effettiva dell’impiego, in particolare per la categoria 3, è concordata dall’UDSC e dall’Agenzia. In linea di massima, gli impieghi si svolgono in stretta collaborazione e coordinamento con l’Agenzia e le autorità locali estere.
La messa a disposizione avviene in accordo e assieme ad altre autorità che distaccano personale. Si tratta segnatamente della SEM e della Polizia cantonale di Zurigo, ma possono partecipare agli impieghi anche altre autorità. Nonostante l’OCISC contenga di per sé solo disposizioni per l’impiego di personale dell’UDSC alle frontiere esterne Schengen, la decisione su quante persone vengono messe a disposizione avviene in accordo con le autorità summenzionate.
Come per le precedenti squadre d’intervento rapido alle frontiere esterne, l’UDSC è ancora responsabile della messa a disposizione di personale della riserva di reazione rapida, così come del rigetto di domande corrispondenti.
L’UDSC è inoltre competente anche per il rigetto delle richieste dell’Agenzia di messa a disposizione di personale supplementare, sempreché il regolamento UE lo consenta (cfr. art. 57