Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine

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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e

dell’OAsi 1.

Stato ospitante.

Siccome a livello formale il Corpo delle guardie di confine (CGCF) non esisterà più legalmente solo una volta conclusa la revisione della legge sulle dogane (prevedibilmente non prima del gennaio 2024) e pertanto fino a quel momento persisterà anche l’assoggettamento penale del personale del CGCF al Codice penale militare, è necessario mantenere nell’OCISC la disposizione della precedente OCOFE. Al termine della revisione del diritto doganale questo capoverso verrà abrogato.

Al tempo stesso viene stabilità l’assoggettamento del restante personale dell’UDSC al Codice penale23 (CP).

I collaboratori dell’UDSC che subiscono o commettono un reato durante un impiego all’estero sottostanno quindi al diritto dello Stato ospitante. Solamente nel caso in cui quest’ultimo rinunci al perseguimento penale e ceda interamente o parzialmente il caso alla Svizzera per accertamenti, giudizio ed esecuzione, si applica il CP.

La responsabilità di diritto civile, disciplinata nel capoverso 2 è retta dall’articolo 84 del regolamento UE. Ciò significa che a rispondere dei danni causati dal personale dell’UDSC all’estero è lo Stato ospitante. In caso di intenzionalità o grave negligenza, lo Stato ospitante può esigere un rimborso. In questi casi trova applicazione la legge federale del 14 marzo 195824 sulla responsabilità ( LResp).

Il capoverso 3 rimanda a due possibili procedure secondo gli articoli 25a e 71 della legge federale del 20 dicembre 196825 sulla procedura amministrativa (PA). La denunzia può essere presentata da chiunque in qualsiasi momento, se nell’interesse pubblico è necessario un intervento contro l’UDSC. Chiunque abbia un interesse degno di protezione può inoltre esigere dall’UDSC che quest’ultimo ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti, elimini le conseguenze di atti materiali illeciti o accerti l’illiceità di atti materiali. L’UDSC si pronuncia mediante decisione formale.

Il capoverso 4 disciplina l’obbligo di segnalazione delle violazioni dei diritti fondamentali rilevate dal personale dell’UDSC durante gli impieghi a favore dell’Agenzia. Questa disposizione è stata inserita per rendere conto del fatto che le frontiere esterne Schengen costituiscono una frontiera comune per l’intero spazio Schengen e pertanto anche alla Svizzera spetta una responsabilità per il rispetto dei diritti fondamentali alle frontiere esterne Schengen.

Il capoverso 5 stabilisce che se durante un impiego i collaboratori dell’UDSC violano le regole d’impiego concordate, ivi compreso il rispetto dei diritti fondamentali delle persone, l’UDSC può richiedere allo Stato ospitante in questione e all’Agenzia un rapporto. Fondamentalmente, a tale scopo è sufficiente il mero sospetto di violazione delle regole d’impiego. Successivamente vengono esaminate ulteriori misure interne, come per esempio il richiamo del collaboratore in questione, l’allontanamento dello stesso dalla riserva e altre misure disciplinari.

Art. 10 Equipaggiamento e armamento

Ai sensi dell’articolo 82 capoverso 7 del regolamento UE, il personale dell’UDSC che partecipa a un impiego all’estero può portare con sé le proprie armi laddove lo Stato ospitante – conformemente al proprio diritto – può limitare o proibire del tutto l’uso di determinate armi. Lo Stato ospitante non può tuttavia estendere l’uso di determinate armi rispetto alle disposizioni del diritto doganale. A protezione del proprio personale si stabilisce che le facoltà di impiegare le armi non devono essere più ampie di quelle previste per l’uso delle armi in Svizzera. Riassumendo: i collaboratori dell’UDSC non possono ottenere all’estero autorizzazioni all’uso di mezzi coattivi più ampie di quelle di cui godono secondo il diritto nazionale. Per i collaboratori dell’UDSC tali competenze sono stabilite nell’articolo 106 LD in combinato disposto con gli articoli 227 e 228 lettere a e b OD. Inoltre, durante l’impiego all’estero i collaboratori dell’UDSC

23RS 311.0

24RS 170.32

25 RS 172.021