Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine

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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e

dell’OAsi 1.

Indennità proposta 348 000 CHF 528 000 CHF

(600 CHF)

Differenza tra costi supple- 222 000 CHF 300 000 CHF

mentari «indennità propo- e 200 000 CHF e 256 000 CHF

sta» e costi supplementari

«indennità attuale»

Probabilmente, a lungo termine, tali costi aggiuntivi verranno compensati con i seguenti risparmi (cfr. messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2020, n. 7.2.2): il rafforzamento della protezione delle frontiere esterne Schengen e il maggiore sostegno alla Svizzera da parte dell’Agenzia nell’ambito dei rimpatri dovrebbero ripercuotersi positivamente, tra l’altro, sull’esecuzione degli allontanamenti. Una migliore esecuzione degli allontanamenti dovrebbe avere un effetto positivo anche sul numero di domande d’asilo infondate. Ciò permette presumibilmente di ridurre i costi nelle procedure d’asilo e di allontanamento (p. es. spese d’aiuto sociale e per il soccorso d’emergenza, costi per le partenze e i rimpatri negli Stati di provenienza o d’origine oppure nello Stato Dublino interessato). È quindi probabile che, sul lungo periodo, anche il sostegno accordato ai Cantoni per i distacchi a lungo termine potrà essere attuato senza alcuna incidenza sui costi.

La disposizione in base alla quale determinati costi sono rimborsati (dall’Agenzia) ai Cantoni (art. 15d cpv. 6 progetto di OEAE) corrisponde per contro all’attuale prassi e non ha ripercussioni finanziarie.

Nemmeno le nuove disposizioni sulla formazione e il perfezionamento degli agenti di scorta di polizia e degli osservatori del rimpatrio forzato (art. 15d cpv. 2bise art. 15 cpv. 2 progetto di OEAE) da parte dell’Agenzia comportano oneri supplementari sul piano finanziario e sull’effettivo del personale. I corsi di formazione e perfezionamento durano di norma pochi giorni e si svolgono fondamentalmente nel quadro di impieghi. Per i corsi di formazione e perfezionamento che si svolgono indipendentemente dagli impieghi (p. es. per gli osservatori del rimpatrio forzato), l’Agenzia assume i costi corrispondenti, così come determinati costi supplementari come spese, alloggio eccetera. Finora gli osservatori del rimpatrio forzato venivano già formati e perfezionati dall’Agenzia. Le disposizioni sulle modalità d’impiego del personale estero in Svizzera relativamente alle prescrizioni in materia di diritto del lavoro e alle norme disciplinari, così come alla responsabilità in caso di danni (art. 15etercpv. 5 e 6 del progetto di OEAE) rendono conto del fatto che l’Agenzia ora può distaccare negli Stati membri anche personale statutario. La possibilità di riferire violazioni contro il piano operativo (art. 15etercpv. 5bisdel progetto di OEAE) è introdotta solo per chiarezza e pertanto non comporta costi supplementari, né un fabbisogno supplementare di personale. L’articolo 15etercapoverso 7 del progetto di OEAE definisce il diritto applicabile in caso di reati commessi da personale estero in Svizzera. Anche questa disposizione non ha alcuna incidenza sui costi. Le disposizioni sui diritti d’accesso del personale estero al sistema d’informazione eRetour non ha ripercussioni sul piano finanziario e sull’effettivo del personale. Per quanto riguarda le modalità d’impiego del personale svizzero all’estero, devono ora essere applicabili per analogia al personale della SEM durante gli impieghi per l’Agenzia le disposizioni del progetto di OCISC, in particolare rispetto a tempo di lavoro, vacanze e congedi, così come costi di viaggio. Questa disposizione non ha ripercussioni sul piano finanziario e sull’effettivo del personale perché stabilisce unicamente il diritto applicabile in materia di personale per quanto riguarda gli impieghi all’estero. Gli oneri supplementari (a livello finanziario e del personale) a carico della Confederazione connessi al distaccamento di persone derivano dal recepimento del regolamento UE e non dal disciplinamento del rapporto di lavoro in materia di diritto del personale.