Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e
dell’OAsi 1.
banca dati del sistema di ricerca RIPOL oppure nel Sistema d’informazione di Schengen SIS. Qualora la ricerca dia un risultato, l’ulteriore controllo della persona in questione nella seconda linea di controllo è svolto da un collaboratore competente dell’UDSC. Un ulteriore esempio è l’impiego di una persona estera come specialista in materia di documenti. Per poter svolgere il proprio compito, tale persona deve poter accedere alle banche dati di documenti FADO e ARKILA.
Art. 25 Responsabilità
Siccome a livello formale il CGCF non esisterà più legalmente solo una volta conclusa la revisione della legge sulle dogane (prevedibilmente non prima del gennaio 2024) e pertanto fino a quel momento persisterà anche l’assoggettamento penale per analogia al Codice penale militare del personale estero che commette un reato durante un impiego sotto la direzione del CGCF, è necessario mantenere nell’OCISC la disposizione della precedente OCOFE. Dopo la revisione del diritto doganale questo capoverso verrà abrogato.
Al tempo stesso viene stabilità l’assoggettamento del restante personale estero al Codice penale.
La responsabilità penale è disciplinata in modo tale che in riferimento ai reati compiuti da loro o contro di loro durante un impiego gli esperti esteri distaccati siano trattati come collaboratori dell’UDSC. Per questo motivo, il CP è applicabile anche al personale estero.
La responsabilità civile è disciplinata in maniera che in caso di impiego di membri delle squadre in uno Stato ospitante quest’ultimo risponda dei danni causati durante l’impiego conformemente alle proprie norme giuridiche. Per questo motivo, per i danni causati dal personale estero è applicabile la legge sulla responsabilità.
Se sono interessati atti ufficiali del personale estero, trovano applicazione le procedure di cui agli articoli 25a e 71 PA. Conformemente, l’UDSC si pronuncia mediante decisione formale.
Nel caso di eventi connessi a impieghi di personale estero o di personale dell’Agenzia, in particolare a fronte di violazioni delle regole d’impiego, l’UDSC informa l’Agenzia. In caso di violazioni dei diritti fondamentali da parte del personale estero, l’impiego della persona in questione viene immediatamente concluso e viene fatto rapporto all’Agenzia, adottando le ulteriori misure necessarie, per esempio una denuncia penale.
Sezione 5: Impiego di consulenti in materia di documenti Art. 26 Impiego di consulenti in materia di documenti
L’impiego di consulenti in materia di documenti è disciplinato sulla base di un accordo tra la SEM, il DFAE e l’UDSC (cpv. 1). Un accordo di questo tipo è già stato siglato nel 2012. Esso contiene disposizioni specifiche sulle modalità di finanziamento e d’impiego.
Per i consulenti in materia di documenti si applicano senza limitazioni le disposizioni per il personale svizzero all’estero di cui alla sezione 3 di questa ordinanza. L’UDSC può precisare le disposizioni esecutive operative d’impiego e in materia di diritto del lavoro attraverso direttive interne oppure disciplinarle mediante accordi individuali.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 27 Abrogazione di un altro atto normativo
Con questa disposizione viene abrogata l’OCOFE.
Art. 28 Disposizione transitoria
Siccome durante la fase di transizione vi saranno collaboratori dell’UDSC impegnati in impie-