Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine

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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e

dell’OAsi 1.

un impiego in Svizzera soggiace al CP.

Art. 15equater Sistema d’informazione e protezione dei dati per il personale estero in Svizzera

La precedente disposizione dell’articolo 15equaterOEAE in merito alla responsabilità del personale svizzero all’estero viene ora ripresa nell’articolo 15equinquiesOEAE (cfr. spiegazioni all’art. 15equinquiesOEAE).

In analogia all’articolo 24 del progetto di OCISC, l’articolo 15equaterOEAE deve disciplinare i diritti d’accesso ai sistemi d’informazione relativamente al personale estero impiegato in Svizzera nell’ambito dei rimpatri. Lo scopo dell’articolo 15equaterè regolamentare l’accesso al sistema d’informazione nazionale per l’attuazione del ritorno (eRetour), che nell’ambito dei rimpatri mira a fungere anche da interfaccia nazionale verso le banche dati dell’UE (cfr. art. 109f cpv. 2 lett. d disegno di LStrI).

Ai sensi del regolamento UE, lo Stato membro ospitante autorizza il personale estero a consultare le banche dati dell’UE tramite le interfacce nazionali o un altro tipo di accesso qualora ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi specificati nel piano operativo per il rimpatrio (cfr. art. 82 par. 10 regolamento UE). Lo Stato membro ospitante può autorizzare il personale estero anche a consultare le proprie banche dati nazionali, sempreché ciò sia necessario per lo stesso scopo.

Il personale estero deve pertanto disporre degli stessi diritti di accesso a eRetour di cui godono i collaboratori della SEM secondo l’articolo 109h lettera a LStrI. I membri delle squadre consultano solo dati necessari per l’adempimento dei loro compiti e delle loro competenze. Inoltre, per motivi di protezione dei dati, l’accesso al sistema d’informazione deve avvenire solo sotto la direzione di personale svizzero (cfr. anche art. 82 par. 4 regolamento UE). La SEM deve accertare che il personale estero rispetti le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei dati (p. es. legge federale del 19 giugno 199233 sulla protezione dei dati [LPD], ordinanza del 14 giugno 199334 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati [OLPD], art. 109f–j LStrI nonché art. 12 OEAE) e di sicurezza informatica. Ciò potrebbe per esempio avvenire tramite un accordo tra la SEM e il personale estero.

Nell’ambito della protezione delle frontiere, nel nuovo progetto di LE-UDSC deve essere inserito un articolo che disciplini gli accessi dei collaboratori di autorità estere e dell’Agenzia (cfr. le spiegazioni all’art. 24 OCISC, n. 3.1). Parallelamente deve essere inserita una disposizione legale analoga anche nella LStrI. Su tale base, il presente articolo dell’ordinanza deve essere modificato o abrogato dopo l’entrata in vigore della LE-UDSC nel corso delle relative modifiche di ordinanza.

Art. 15equinquies Modalità di impiego del personale svizzero all’estero

Il vigente articolo 15equaterOEAE disciplina la responsabilità del personale svizzero all’estero quando quest’ultimo causa un danno o commette un reato nel quadro della propria attività all’estero. Oltre alla responsabilità per i danni causati o i reati commessi dal personale svizzero all’estero, le disposizioni della sezione 3 del progetto di OCISC disciplinano in particolare anche il tempo di lavoro, le vacanze e i congedi nonché i costi di viaggio. Ora tali disposizioni devono valere per analogia anche per il personale della SEM all’estero. Per il personale cantonale le disposizioni corrispondenti rientrano nella competenza dei Cantoni. Il DFGP stipula inoltre con i Cantoni un accordo in merito ai dettagli dell’impiego del personale (art. 71a cpv. 3

33 RS 235.1

34 RS 235.11