Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e
dell’OAsi 1.
in materia di documenti sono collaboratori dell’UDSC che supportano le autorità estere competenti per il controllo al confine, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze all’estero nel controllo dei documenti.
Si applicano infine all’OCISC anche le definizioni dell’articolo 2 del regolamento UE.
Sezione 2: Compiti dell’UDSC e scambio di dati Art. 3 Cooperazione con l’Agenzia e gli altri Stati Schengen
I capoversi 1 e 2 disciplinano la competenza dell’UDSC relativamente alla cooperazione con l’Agenzia e l’attuazione delle decisioni del consiglio d’amministrazione e del direttore esecutivo dell’Agenzia. Per l’adempimento dei propri compiti l’UDSC può concludere accordi con l’Agenzia. Può trattarsi di accordi tecnici (p. es. relativi al rimborso dei costi degli impieghi da parte dell’Agenzia oppure alla collaborazione con le persone di collegamento dell’Agenzia). Sono fatti salvi gli accordi che prevedono la conclusione da parte del Consiglio federale o del Parlamento. L’UDSC rappresenta gli interessi della Svizzera nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia. Anche altri servizi nazionali possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione quando vengono affrontati ambiti tematici che li riguardano. Tra l’altro, in considerazione del mandato rafforzato dell’Agenzia nel campo del rimpatrio sarebbe quindi possibile una partecipazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) alle riunioni o ai punti all’ordine del giorno.
Il capoverso 3 stabilisce che l’UDSC è il punto di contatto nazionale ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 1 del regolamento UE. Per agevolare il coordinamento della cooperazione con l’Agenzia, in virtù dell’articolo 13 paragrafo 2 del regolamento UE l’UDSC mette a disposizione una persona di collegamento per l’Agenzia e ne coordina il distaccamento assieme all’Agenzia stessa e alle autorità federali competenti. La persona di coordinamento sorveglia in loco la cooperazione tra la Svizzera e l’Agenzia, rappresenta le autorità coinvolte a livello nazionale alle riunioni sul posto e raccoglie direttamente informazioni rilevanti per l’attuazione politica od operativa in Svizzera. Al tempo stesso, la persona di collegamento fa parte della rete di addetti di polizia che l’UDSC gestisce insieme a fedpol (cfr. art. 92 cpv. 5 LD) e sostiene pertanto anche le autorità di polizia svizzere nelle indagini e negli accertamenti con le autorità di polizia in Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Nel capoverso 4 sono elencati gli ulteriori compiti principali svolti dall’UDSC nel quadro della collaborazione con l’Agenzia e gli Stati Schengen per la protezione e la sorveglianza delle frontiere esterne Schengen. Rispetto all’attuale OCOFE, l’OCISC punta su una disposizione orientata ai compiti anziché su un elenco orientato alle competenze come l’ordinanza precedente. Tale scelta risulta più flessibile e comprensibile. L’attenzione si concentra sulla cooperazione dell’UDSC con l’Agenzia e gli altri Stati Schengen negli ambiti rilevanti. Tra questi rientrano la valutazione annuale delle vulnerabilità, l’analisi dei rischi e la conoscenza situazionale (compresa la rete EUROSUR), i diritti fondamentali, le denunce registrate dall’Agenzia nei confronti di collaboratori dell’UDSC, il distaccamento operativo di personale all’Agenzia, le persone di collegamento dell’Agenzia, il budget e i processi di finanziamento nonché la formazione. Anche se l’OCISC non deve disciplinare tutti questi compiti poiché le corrispondenti basi di cui al regolamento UE possono essere applicate direttamente, nell’ottica della trasparenza viene disciplinato qui quali compiti assume l’UDSC in conformità al regolamento UE.
Per l’adempimento dei propri compiti l’UDSC necessita della collaborazione con vari altri servizi della Confederazione e dei Cantoni. Il capoverso 5 stabilisce di conseguenza che l’UDSC coinvolge le autorità federali e cantonali interessate nell’esecuzione dei propri incarichi. Tra queste rientrano in particolare la SEM, la Segreteria di Stato del DFAE, l’Ufficio federale di polizia (fedpol), l’Ufficio federale di giustizia, così come la Polizia cantonale di Zurigo. Per esempio, nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali nella collaborazione con il responsabile dei diritti fondamentali, l’UDSC lavora a stretto contatto con gli esperti della Segreteria di Stato del DFAE, mentre per l’elaborazione annuale della valutazione della vulnerabilità ha bisogno dei dati delle polizie cantonali coinvolte, in particolare della Polizia cantonale di Zurigo. La