Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine

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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e

dell’OAsi 1.

Compendio

Lo scopo del nuovo regolamento UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea

è soprattutto di migliorare i controlli alle frontiere esterne Schengen come anche le ope-

razioni di rimpatrio di cittadini il cui soggiorno è irregolare nel rispetto dei loro diritti fondamentali. A tale proposito, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

deve disporre di personale e mezzi sufficienti per svolgere più efficacemente i suoi com-

piti nell’ambito della gestione delle frontiere e dei rimpatri. Inoltre, sulla base di una raccomandazione formulata nell’ambito dell’ultima valutazione Schengen, nella legge sull’asilo va inserito un obbligo esplicito per il richiedente l’asilo interessato da una decisione d’allontanamento di lasciare lo spazio Schengen.

Situazione iniziale

La trasposizione del regolamento UE richiede modifiche a livello di leggi e ordinanze. Il 26 agosto 2020, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sulle citate modifiche di legge concernente il recepimento e la trasposizione del regolamento UE e una modifica della legge sull’asilo. Il Parlamento ha approvato il progetto il 1° ottobre 2021.

A livello di ordinanza, la trasposizione del regolamento UE richiede una modifica dell’ordinanza del 26 agosto 2009 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE), dell’ordinanza dell’11 agosto 1999 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE), nonché dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 1999 sull’asilo (Oasi 1). La raccomandazione della Commissione europea nel quadro dell’ultima valutazione Schengen richiede altresì una modifica dell’OEAE nonché dell’OAsi 1.

Contenuto del progetto

L’OCOFE viene modificata. Tale ordinanza disciplina i compiti e gli impieghi dei collaboratori dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD), la cooperazione dell'AFD quale punto di contatto nazionale nei confronti dell’Agenzia, la rappresentanza della Svizzera nel consiglio d’amministrazione nonché i compiti nei settori «impieghi di personale dell’AFD all’estero»,

«impieghi di personale estero in Svizzera» nonché «impieghi di consulenti in materia di documenti». In questa occasione, l’OCOFE verrà sottoposta a una revisione totale e in futuro sarà denominata «ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC)».

Le modifiche dell’OEAE riguardano in particolare l’ammontare dell’indennità da versare ai Cantoni e le modalità di indennizzo per gli impieghi di personale cantonale nell’ambito dei rimpatri. Le modifiche dell’OAsi 1 esplicitano sostanzialmente l’informazione e il sostegno, previsti dalla legge, ai richiedenti l’asilo da parte dei fornitori di prestazioni o dei consultori giuridici in caso di possibili violazioni dei diritti fondamentali in relazione agli interventi

dell’Agenzia.