Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine

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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e

dell’OAsi 1.

Sezione 1: Disposizioni generali Ingresso

L’ingresso rimanda all’articolo 37 della legge del 24 marzo 200015 sul personale federale (LPers), che consente disposizioni divergenti ove richiesto da motivi oggettivi. Il diritto in materia di personale federale è pertanto pienamente applicabile, a condizione che l’ordinanza non contenga disposizioni specifiche. Inoltre, le disposizioni sui consulenti in materia di documenti si basano sull’articolo 100a LStrI. Si rimanda inoltre agli articoli 92 e 92a16 LD riguardanti le misure internazionali in caso di impieghi all’estero a cui l’UDSC può partecipare. Il rimando all’articolo 113 LD è dovuto al fatto che quest’ultimo rappresenta la base legale per lo scambio di dati dell’UDSC con l’Agenzia e gli altri Stati Schengen. Con la presente revisione, gli ultimi due articoli citati vengono inseriti nell’OCISC. Queste basi legali per la cooperazione nell’ambito della protezione delle frontiere esterne Schengen non costituiscono una novità, ma nell’ultima modifica dell’OCOFE del 2018 era stata tralasciata l’aggiunta degli articoli in questione nell’ingresso: una lacuna che si intende ora colmare.

Art. 1 Oggetto

Il capoverso 1 elenca in maniera esaustiva la materia disciplinata dall’ordinanza. Rispetto all’attuale OCOFE, la suddivisione è stata aggiornata nell’ottica di una migliore leggibilità. Il precedente termine «personale svizzero» viene sostituito con «collaboratori dell’UDSC» per rispecchiare l’effettivo ambito di applicazione dell’ordinanza (cfr. anche quanto esposto all’articolo 2).

L’ordinanza ha pertanto come oggetto i seguenti ambiti: la cooperazione operativa tra l’UDSC e l’Agenzia nonché gli altri Stati Schengen o UE, l’impiego di collaboratori dell’UDSC all’estero nel quadro della cooperazione con l’Agenzia; l’impiego di personale estero in Svizzera nel quadro della cooperazione con l’Agenzia; l’impiego di consulenti in materia di documenti. La disposizione derogatoria per gli impieghi all’estero, in base alla quale per gli impieghi dei collaboratori dell’UDSC le regole d’impiego possono essere formulate dall’Agenzia o dallo Stato ospitante, è sottolineata nel capoverso 2. Il capoverso 3 esplicita che le disposizioni per il personale estero valgono solo per gli impieghi in Svizzera o alle frontiere esterne Schengen in Svizzera. Il capoverso 4 stabilisce che alla cooperazione nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio si applicano gli articoli 15b–15e quinquiesOEAE. In questo modo si stabilisce una delimitazione rispetto alle disposizioni nell’ambito dei rimpatri, che rientra nella sfera di competenza della SEM.

Art. 2 Definizioni

L’articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell’ordinanza. La definizione di «personale svizzero» è stata stralciata. La prassi degli ultimi dieci anni ha evidenziato che le disposizioni dell’OCOFE sono applicabili unicamente ai collaboratori dell’UDSC così come al personale estero assoggettato all’UDSC per la durata del loro impiego in Svizzera. Le attuali disposizioni dell’OCOFE sono fuorvianti poiché potevano generare l’impressione di essere applicabili anche ai collaboratori di altre autorità svizzere di protezione delle frontiere, cosa che non avviene.

Sono definiti personale estero i collaboratori delle autorità estere che partecipano in Svizzera, unitamente ai collaboratori dell’UDSC, a impieghi alle frontiere esterne dello spazio Schengen, così come il personale dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. I consulenti

15 RS 172.220.1

16 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (sviluppo dell’acquis di Schengen) del 1 ottobre 2021