Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e
dell’OAsi 1.
LStrI). Poiché la disposizione dell’articolo equinquiesva quindi oltre la pura questione della responsabilità è necessario modificare opportunamente anche il titolo.
Art. 26b Cpv. 1 lett. a e b
L’applicazione dell’acquis di Schengen viene regolarmente riesaminata in tutti gli Stati Schengen nell’ambito di una procedura di valutazione. Una prima valutazione Schengen della Svizzera nell’ambito dei rimpatri ha avuto luogo nel marzo 2018. In tale occasione è stata esaminata nel concreto la trasposizione da parte della Svizzera della direttiva europea sui rimpatri. La Commissione ha rivolto diverse raccomandazioni alla Svizzera, che sono state approvate dal Consiglio dell’UE il 14 maggio 2019 dopo la rettifica con la Svizzera. La trasposizione di una di queste raccomandazioni richiede una modifica dell’articolo 26b OEAE e riguarda il contenuto delle decisioni d’allontanamento. L’articolo 26b capoverso 1 lettera a OEAE prevede che la decisione d’allontanamento obblighi l’interessato a lasciare la Svizzera. Secondo la direttiva sui rimpatri dell’Unione europea (direttiva rimpatri UE)35, gli Stati Schengen hanno l’obbligo di emettere decisioni d’allontanamento che invitino le persone interessate a lasciare lo spazio Schengen e a recarsi nel Paese di provenienza o in un altro Paese fuori dallo spazio Schengen che le accoglierà (art. 6 par. 1 in combinato disposto con art. 3 par. 3 e art. 3 par. 4 direttiva rimpatri UE). La presente modifica dell’articolo 26b capoverso 1 lettere a e b OEAE tiene conto di tale requisito. L’obbligo attualmente in vigore di lasciare la Svizzera citato nella lettera a viene mantenuto. Attraverso la modifica della disposizione nell’OEAE la direttiva corrispondente viene trasposta nel settore degli stranieri. La disposizione contenuta nell’OEAE non è applicabile ai cittadini di Stati dell’UE o dell’AELS (riserva dell’articolo 2 capoversi 2 e 3 LStrI). Nell’ambito dell’asilo occorre inserire una disposizione corrispondente nell’articolo 45 del progetto di LAsi (cfr. messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2020, n. 9). Inoltre, nell’articolo 32 capoverso 1 OAsi 1 viene apportata una modifica (cfr. spiegazioni al n. 3.3).
3.3 OAsi 1 Art. 32 Cpv. 1
Cfr. spiegazioni relative all’articolo 26b capoverso 1 lettere a e b OEAE. La cancellazione della specificazione «dalla Svizzera» è necessaria ai fini della trasposizione delle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea nel quadro della valutazione Schengen della Svizzera.
Art. 52abisInformazione sulla procedura di ricorso presso l’Agenzia dell’Unione eu-
ropea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (Agenzia)
Già oggi, all’inizio della procedura d’asilo i richiedenti l’asilo vengono informati dalla SEM e dalla consulenza sulla procedura d’asilo in merito ai loro diritti e obblighi nella procedura d’asilo (cfr. art. 102g LAsi). La consulenza è fornita da persone che svolgono per professione attività di consulenza dei richiedenti l’asilo (art. 102i cpv. 3 LAsi). Ora questa informazione deve comprendere anche le possibilità di ricorso all’Agenzia relativamente alle violazioni connesse a impieghi dell’Agenzia stessa (cpv. 1, cfr. art. 111 regolamento UE). L’informazione deve avvenire il prima possibile dopo la presentazione della domanda d’asilo (cpv. 3). Essa deve comprendere la procedura di ricorso presso l’Agenzia (art. 111 regolamento UE), nonché il chiari-
35 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.