Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine

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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e

dell’OAsi 1.

1.2 Interventi parlamentari

Con il presente progetto non viene attuato alcun intervento parlamentare.

2. Principi del progetto

2.1. Revisione totale dell’OCOFE, rinominata ordinanza sulla cooperazione interna-

zionale per la sicurezza dei confini (OCISC)

Nell’ambito della sicurezza dei confini e del controllo delle persone, la Svizzera collabora strettamente con gli Stati confinanti, così come con l’Agenzia, nel quadro dell’ Accordo del 26 ottobre 200410 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. Per la sorveglianza della circolazione delle persone oltre il confine doganale vengono applicate le direttive rilevanti del diritto internazionale.

Come già esposto nel messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 202011 (cfr. n. 5.1), gran parte delle disposizioni del regolamento UE sono direttamente applicabili. Un’altra parte richiede nuove disposizioni nell’OCOFE in merito a:

 regole d’impiego per i collaboratori dell’UDSC che partecipano a distacchi a lungo termine fino a due anni per l’Agenzia;

 scambio di dati tra UDSC e Agenzia;

 punto di contatto per la richiesta del sostegno finanziario alle autorità (secondo la decisione di esecuzione sull’art. 6112).

La cerchia di persone a cui si applica l’OCOFE deve essere precisata. La prassi degli ultimi dieci anni ha evidenziato che le disposizioni dell’OCOFE sono applicabili unicamente ai collaboratori dell’UDSC, così come al personale estero assoggettato all’UDSC per la durata del loro impiego in Svizzera. Con la modifica viene pertanto precisato che le disposizioni non si applicano ai collaboratori di altre autorità svizzere di protezione dei confini.

Molti articoli attualmente contenuti nell’OCOFE sono inoltre puramente dichiarativi, motivo per cui devono rimossi o precisati.

L’ordinanza disciplina inoltre gli importanti impieghi dei consulenti in materia di documenti che tuttavia non hanno direttamente a che fare con la cooperazione di Schengen. Di conseguenza, il titolo dell’ordinanza non corrisponde alla necessaria materia disciplinata.

Per questo motivo l’OCOFE deve essere sottoposta a una revisione totale e rinominata. In futuro sarà denominata «ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC)».

Per la modifica sono stati rispettati i seguenti principi:

 il nome dell’ordinanza viene adeguato alla materia disciplinata nel suo complesso;

 le disposizioni del regolamento UE direttamente applicabili devono per quanto possibile essere rimosse dall’ordinanza rendendola più snella;

10 RS 0.362.31

11 FF 2020 6219

12 Decisione di esecuzione (UE) 2020/1567 della Commissione del 26 ottobre 2020 relativa al sostegno finanziario per lo sviluppo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio; versione della GU L 358 del 28.10.2020, pag. 59.