Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine

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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e

dell’OAsi 1.

di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 3 lettere b e c della legge del 21 marzo 199732 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), che la SEM può concludere autonomamente (cfr. art. 48a cpv. 1 LOGA in combinato disposto con art. 71a cpv. 2 LStrI e art. 15b cpv. 2 OEAE). Tali convenzioni di sovvenzione con l’Agenzia rappresentano anche la base per il rimborso di determinati costi da parte di quest’ultima, connessi per esempio all’organizzazione di voli congiunti dell’UE. Pertanto, per ragioni di chiarezza deve essere citato esplicitamente anche lo svolgimento di voli internazionali nei Paesi di origine e provenienza degli stranieri che la SEM può organizzare già oggi (art. 5 OEAE). Allo stesso modo, va eliminata la limitazione al capoverso 1 lettera b perché nello specifico tali rimborsi connessi ai voli congiunti dell’UE non ricadono sotto questa lettera.

Come in precedenza, la SEM può inoltre stipulare con l’Agenzia ulteriori convenzioni relative al distaccamento di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia svizzeri, a condizione che si limitino a disciplinare questioni tecniche e amministrative o servano all’esecuzione del regolamento UE. A seconda dello sviluppo della cooperazione con l’Agenzia nell’ambito dei rimpatri, in futuro potrebbero essere necessarie ulteriori convenzioni a livello operativo. Il capoverso 2 deve essere concretizzato in maniera che anche queste «altre convenzioni» siano trattati internazionali di portata limitata (ai sensi dell’art. 48a LOGA).

Inoltre, la formulazione «distaccamento da parte svizzera di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia» deve essere sostituita con «distaccamento di personale svizzero, in particolare di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia» poiché l’elenco delle citate categorie professionali non è esaustivo (cfr. spiegazioni all’art. 15bbiscpv. 2 del progetto di OEAE).

Art. 15bbis Impieghi all’estero

Capoverso 1

(per quanto riguarda le categorie di personale, cfr. le spiegazioni all’art. 4 OCISC, n. 3.1)

Viste le nuove categorie di personale di cui all’articolo 54 paragrafo 1 lettere a–d del regolamento UE, la denominazione «pool» non è più corretta per gli specialisti in materia di rimpatrio e gli agenti di scorta di polizia. D’ora in poi queste persone faranno parte del corpo permanente dell’Agenzia, la cui continuità deve essere assicurata.

Capoverso 2

La disposizione del precedente capoverso 2 viene ripresa in forma modificata nel capoverso 4 (cfr. quanto esposto in merito sotto). Ora nel capoverso 2 vengono stabilite le categorie professionali da distaccare. Nell’ambito dei rimpatri si tratta in particolare di specialisti in materia di rimpatrio della SEM, agenti di scorta di polizia dei Cantoni e osservatori del rimpatrio forzato. L’elenco di queste categorie professionali non è tuttavia esaustivo. Secondo i profili elaborati dall’Agenzia, anche i distaccamenti di – fra gli altri – consulenti in materia di rimpatrio cantonali, specialisti dei sistemi di gestione dei rimpatri o poliziotti per l’organizzazione a terra negli aeroporti sono possibili per la preparazione dei rimpatri.

Capoverso 3

Questo capoverso disciplina le modalità d’impiego del personale messo a disposizione dalla Svizzera all’estero. Nell’ambito dei rimpatri sono richiesti collaboratori per distacchi a lungo termine e impieghi di breve durata, ma per contro non per interventi di reazione rapida, cui si

32 RS 172.010