Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e
dell’OAsi 1.
dell’UDSC che affrontano un distacco a lungo termine per l’Agenzia. In tale contesto occorre tenere conto di luogo, tipo e durata dell’impiego.
Art. 17 Assicurazione
Gli impieghi nell’ambito della OCISC possono per loro natura avvenire in condizioni difficoltose. Per questo motivo, è giustificata la stipula di un’assicurazione supplementare che possa superare le consuete prestazioni assicurative e l’assicurazione malattie del personale. Secondo l’articolo 17, l’UDSC stabilisce d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze eventuali prestazioni adeguate della Confederazione per i rischi legati al salvataggio, al rimpatrio, alle spese di cura, all’invalidità e al decesso Durante un impiego assoggettato alla presente ordinanza, i collaboratori continuano a essere assicurati presso Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) contro gli infortuni professionali e non professionali. Le prestazioni della Confederazione sono integrative rispetto alle prestazioni di legge, che non si limitano a quanto previsto dalla SUVA così come dall’assicurazione malattie del personale; in particolare, integrano le prestazioni erogate sulla base della legge federale del 20 marzo 198126 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della legge federale del 18 marzo 199427 sull’assicurazione malattie (LAMal). La copertura assicurativa della Confederazione vale solo per gli eventi durante un impiego del tipo in questione.
Per i rischi legati a salvataggio, rimpatrio e spese di cura, in caso di sinistro si applicano per analogia gli articoli 19 (Spese di viaggio e di soccorso), 16 (Cura medica) e 17 (Cura ambulatoriale e ospedaliera) della legge federale del 19 giugno 199228 sull’assicurazione militare (LAM). Di conseguenza, in detti ambiti la Confederazione sostiene i costi effettivi.
In caso di decesso viene versata un’indennità per spese funerarie in analogia a quanto previsto dall’articolo 60 LAM (10 % del guadagno annuo massimo assicurato).
Art. 18 Infortuni professionali e malattie professionali
A livello federale, una regolamentazione in materia di infortuni professionali è già prevista nell’articolo 63 OPers in combinato disposto con l’articolo 26 O-OPers. In caso di lesioni corporali, invalidità e morte sono previste prestazioni del datore di lavoro a integrazione di quelle delle assicurazioni sociali fino a copertura del guadagno determinante secondo l’articolo 26 O-OPers. Non è necessaria una regolamentazione differenziata nel quadro della presente ordinanza, motivo per cui per il rimborso della perdita di sostegno trova applicazione il diritto generale in materia di personale federale.
Per contro, con la presente disposizione si vuole rendere conto del particolare rischio risultante dall’attività professionale del personale impiegato all’estero anche nel tempo libero. Siccome all’estero sussistono condizioni e circostanze particolari, l’articolo 18 esplicita cosa si intende per infortuni professionali all’estero. Tra questi rientrano da un lato gli infortuni direttamente connessi alla funzione, per esempio se il collaboratore subisce un’aggressione durante un controllo. Tuttavia, può trattarsi anche di eventi collegati ad azioni di guerra, rivoluzioni o altri tumulti. Le malattie sorte per condizioni di scarsa igiene o altre situazioni particolari nel luogo di lavoro sono equiparate a un infortunio professionale. È il caso, per esempio, di una malattia dovuta ad acqua potabile contaminata o di una malattia tropicale come la malaria legata al contesto geografico.
Per il personale svizzero impiegato all’estero sono considerate malattie professionali equiparabili a un infortunio professionale in particolare le malattie dovute alle condizioni alle condizioni igieniche e particolari nel luogo d’impiego (cpv. 2).
26 RS 832.20
27 RS 832.10
28 RS 833.1