Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e
dell’OAsi 1.
possono far uso solo delle competenze e dei mezzi coattivi di cui godono anche nell’ambito dei loro compiti quotidiani presso l’UDSC (p. es. i collaboratori dell’UDSC che durante il loro lavoro quotidiano non sono autorizzati a portare armi non possono portare un’arma durante l’impiego all’estero). Le armi portate con sé dai collaboratori dell’UDSC sono adeguatamente definite nell’ordine d’impiego.
Art. 11 Tempo di lavoro, tempo d’impiego, vacanze e giorni di libero
Questo articolo comprende sostanzialmente le disposizioni del precedente articolo 9 OCOFE. Precisa che devono essere considerate anche le disposizioni dell’Agenzia, aspetto fondamentale specialmente per i distacchi a lungo termine. L’articolo stabilisce le regole relative a tempo di lavoro e d’impiego, vacanze e giorni di libero. In linea di principio, il tempo di lavoro dipende dalle esigenze dell’impiego o dalle direttive dell’Agenzia. È considerato tempo d’impiego il tempo durante il quale i collaboratori non si trovano nel posto di lavoro abituale in Svizzera. Ne fanno parte in particolare i giorni di briefing (tanto all’interno dell’UDSC quanto all’estero), i giorni necessari per preparare i bagagli, i giorni di libero supplementari, nonché il tempo compreso tra l’inizio e la fine dell’impiego, nel quale è incluso il tempo per il viaggio.
Per ogni impiego della durata di quattro settimane, l’UDSC concede un giorno di libero per compensare anche nel luogo d’impiego i giorni festivi compresi in questo periodo. Per i giorni festivi ufficiali svizzeri che cadono in un giorno feriale e che sono riportati nell’elenco aggiornato annualmente dell’Ufficio federale del personale (UFPER) con la denominazione «giorni di libero» vengono concessi giorni di libero supplementari. I saldi delle vacanze e delle ore di lavoro esistenti presso l’UDSC vanno se possibile pareggiati prima dell’impiego. Se ciò non è possibile per motivi di esercizio, gli averi vengono congelati e riaccreditati dopo il reintegro nell’UDSC.
Siccome il personale dell’UDSC deve essere rimosso dal normale servizio a turni per partecipare a un impiego ed esservi reintegrato al termine di quest’ultimo, è inoltre necessario che tutti i giorni di libero siano compensati e indennizzati nel quadro dell’impiego. Sulla base di quanto esposto in precedenza, per l’eventuale lavoro aggiuntivo, straordinario e domenicale o notturno non sussiste alcun diritto a una compensazione delle ore o a un’indennità al termine dell’impiego. Eventuali diritti sono compensati attraverso l’indennità d’impiego stabilita dall’articolo 14.
Sono fatte salve le direttive dell’Agenzia, così come diverse disposizioni per distacchi a lungo termine di durata pari a due anni o più.
Per tutti gli impieghi all’estero e nelle organizzazioni internazionali, indipendentemente dalla durata dell’impiego è garantito il ritorno all’UDSC nel quadro dell’acquis in vigore prima dell’impiego stesso.
Art. 12 Viaggi di vacanza e costi di viaggio
Il personale impiegato all’estero – sia per impieghi nell’ambito dell’Agenzia sia per i consulenti in materia di documenti – ha diritto a due viaggi di vacanza all’anno per i quali viene finanziato il volo. Se i collaboratori non possono o non vogliono usufruirne non è possibile alcun accumulo e tale diritto decade. In linea di principio, il viaggio deve avvenire tra il luogo in cui il collaboratore si trova o abita durante l’impiego e la Svizzera oppure tra il luogo d’impiego e la meta di vacanza desiderata, laddove i costi in questo caso non devono superare quelli di un viaggio in Svizzera. I dettagli sono disciplinati negli articoli 45–47 O-OPers. Se possibile, deve essere scelta l’offerta più conveniente. È possibile viaggiare anche con mezzi di trasporto privati. Nel caso in cui siano disponibili opzioni di trasporto gratuite o se il viaggio è finanziato da terzi, l’UDSC non assume alcun costo. Ciò avviene, per esempio, quando è l’agenzia a coprire i costi per i viaggi.
Art. 13 Congedo e viaggi di congedo
Le disposizioni sul godimento dei congedi sono rette dall’articolo 40 capoverso 3 O-OPers. Il