Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e
dell’OAsi 1.
Capoverso 2bis
L’Agenzia è competente per la formazione e il perfezionamento non solo degli specialisti in materia di rimpatri della SEM, ma anche degli agenti di scorta di polizia dei Cantoni (art. 62 regolamento UE). Tale aspetto deve ora essere esplicitamente disciplinato a livello di ordinanza.
Capoversi da 3 a 5
Nel quadro della procedura di consultazione in merito al recepimento e alla trasposizione della revisione del regolamento UE, durata dal 13 dicembre 2019 al 27 marzo 2020, il vigente importo dell’indennizzo dei Cantoni per gli impieghi di breve durata e i distacchi a lungo termine
– pari a 300 franchi al giorno per gli agenti di scorta di polizia e a 400 franchi al giorno per i capisquadra – è stato giudicato troppo basso da parte dei Cantoni.
L’ammontare dell’indennità e le modalità di versamento della stessa sono state pertanto oggetto di colloqui tra la SEM e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). La SEM e la CDDGP sono concordi nell’affermare che l’indennizzo per le spese dei Cantoni deve continuare ad avvenire sotto forma di importi forfettari. Sulla base del calcolo della CDDGP in merito ai costi salariali dei poliziotti, per gli agenti di scorta di polizia e i capisquadra partecipanti a interventi internazionali di rimpatrio la Confederazione deve rimborsare un importo forfettario pari a 600 franchi al giorno. In questo modo renderà conto anche dello specifico carattere di questi impieghi internazionali quale compito congiunto. Il forfait vale tanto per gli impieghi di breve durata quanto per i distacchi a lungo termine. Nel caso degli impieghi di breve durata, la Confederazione rimborsa ai Cantoni 600 franchi al giorno per l’intera durata dell’intervento. Per un impiego di due mesi, ossia 60 giorni, ciò significa che la Confederazione rimborsa 600 franchi per un totale di 60 giorni, compresi i fine settimana ed eventuali giorni di libero (cpv. 3). Ciò corrisponde alla prassi già applicata oggi. Per contro, in caso di distacchi a lungo termine vengono rimborsati solo i giorni di lavoro effettivamente prestati, senza i fine settimana (e ulteriori giorni di libero, qualora nel fine settimana si lavori) e i giorni festivi (cpv. 4). Con l’importo forfettario si considerano compensati tutti i costi indennizzabili secondo l’articolo 71a capoverso 1 LStrI per gli interventi internazionali di rimpatrio dei Cantoni (cpv. 5). La disposizione del precedente capoverso 4 si ritrova ora nei capoversi 3 e 4. Ciò significa che non viene più attuata una distinzione tra agenti di scorta della polizia e capisquadra. L’indennità forfettaria di 600 franchi si applicherà ora a tutte le persone che svolgono un impiego di breve durata o a lungo termine.
Capoverso 6
Già oggi l’Agenzia rimborsa determinati costi connessi agli impieghi di breve durata (p. es. costi di viaggio e alloggio; cfr. art. 45 regolamento UE). D’ora in poi l’Agenzia sosterrà determinati costi anche per i distacchi a lungo termine (cfr. art. 56 par. 2 regolamento UE). Il pagamento dei costi per i distacchi a lungo termine avverrà secondo le disposizioni del consiglio d’amministrazione ai sensi dell’articolo 95 paragrafo 6 del regolamento UE. Il capoverso 6 stabilisce ora che i costi per distacchi a lungo termine e impieghi di breve durata siano indennizzati in aggiunta al forfait di cui ai capoversi 3 e 4. Nella prassi attuale la Confederazione inoltra ai Cantoni le indennità corrispondenti da parte dell’Agenzia. Tale prassi dovrà trovare applicazione anche in riferimento ai distacchi a lungo termine.
Art. 15e Cpv. 1 e 2
Capoverso 1
Già oggi, nella prassi gli osservatori del rimpatrio forzato sono distaccati dall’organizzazione incaricata. Tale aspetto deve ora essere precisato in maniera chiara a livello di ordinanza.