Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine

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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e

dell’OAsi 1.

Capoverso 2bis

Nella procedura ampliata, dopo l’attribuzione ai Cantoni, in analogia alla procedura d’asilo nei centri della Confederazione oppure in aeroporto deve essere inserita una nuova disposizione nell’articolo 52f, in base alla quale il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico per ricevere consulenza e sostegno ai sensi dell’articolo 52bbisdel progetto di OAsi 1. Di norma, l’assistenza al richiedente l’asilo nella presentazione di un ricorso deve avvenire già in un centro della Confederazione (cfr. art. 102l cpv. 1bisdel progetto di LAsi).

4. Ripercussioni

4.1 Revisione totale dell’OCOFE nella nuova OCISC

La revisione totale dell’OCOFE non comporta costi supplementari specifici e sotto il profilo delle spese e delle indennità d’impiego corrisponde allo status quo della OCOFE. Tale revisione totale serve a precisare in particolare la trasposizione delle direttive del nuovo regolamento UE. I collaboratori dell’AFD sono già oggi impiegati come specialisti per l’Agenzia oppure come consulenti in materia di documenti. Le indennità e le condizioni per gli impieghi di collaboratori dell’AFD e dell’UDSC non subiscono di per sé modifiche con la revisione totale dell’OCOFE. Le ripercussioni sul piano finanziario e sull’effettivo del personale del recepimento e della trasposizione del regolamento UE per l’AFD e l’UDSC sono state esposte nel messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2020 (cfr. n. 7 del messaggio in questione). Secondo quest’ultimo, il maggiore numero di impieghi e il contributo finanziario della Svizzera all’Agenzia comporteranno costi supplementari per l’AFD e l’UDSC. Siccome il numero degli impieghi non può essere previsto, non è possibile indicare costi concreti.

Attualmente sono attivi per la Svizzera sei consulenti in materia di documenti (ALO). Si può supporre che il loro numero non subirà sostanziali variazioni. Oltre ai costi salariali, per le indennità d’impiego l’AFD deve sostenere ulteriori costi pari a 60 franchi al giorno ossia 131 400 franchi l’anno. L’indennità per il vitto dipende dalle direttive del DFAE e varia a seconda della destinazione, oscillando attualmente tra i 30 e i 65 franchi. Al momento i costi per le indennità per il vitto ammontano a 84 585 franchi l’anno. Complessivamente, sulla base della vigente OCOFE, i costi annui per i consulenti in materia di documenti ammontano a 215 985 franchi. In base all’accordo tripartito tra la SEM e il DFAE, i costi di trasporto sono sostenuti dal DFAE. In aggiunta, l’UDSC riceve il rimborso di una parte dei costi attraverso il fondo per la sicurezza interna dell’UE.

Nel caso degli impieghi Frontex, l’Agenzia versa un forfait giornaliero che copre i costi per l’alloggio, il vitto e anche le indennità d’impiego. Allo stesso modo, l’Agenzia si assume ulteriori spese come l’indennità chilometrica per i veicoli d’impiego. Da parte sua, negli ultimi tre anni l’Agenzia ha rimborsato all’AFD oltre 400 000 franchi l’anno (2018: 1315 giorni d’impiego, 2019: 1116 giorni d’impiego, 2020: 1415 giorni d’impiego). In questo modo sono stati coperti i costi supplementari per gli impieghi dell’AFD. Si può supporre che tali costi saranno coperti anche in futuro.

4.2 OEAE

Un gran numero delle modifiche proposte serve a precisare le nuove disposizioni di legge connesse alla trasposizione del regolamento UE, che non comporta ripercussioni sul piano finanziario e sull’effettivo del personale. Ciò vale per l’articolo 1, secondo il quale la compe-