Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine

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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e

dell’OAsi 1.

mento in merito ai diritti fondamentali secondo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea36 (cpv. 2). Sul sito Internet dell’Agenzia è disponibile in particolare un elenco non esaustivo di diritti fondamentali secondo la Carta dei diritti fondamentali UE, che potrebbero eventualmente essere violati durante gli impieghi dell’Agenzia37. Oltre a questa informazione a cura del personale di consulenza, la SEM continuerà a informare i richiedenti l’asilo anche sui loro diritti e obblighi nella procedura d’asilo.

Art. 52b Cpv. 6

Il nuovo testo prevede che la rappresentanza legale fornisca consulenza e sostegno ai richiedenti l’asilo presso i centri della Confederazione e in aeroporto per la presentazione di un ricorso ai sensi dell’articolo 111 del regolamento UE (cfr. art. 102k cpv. 1 lett. g in combinato disposto con art. 22 cpv. 3bisLAsi). Per questo motivo, il rimando nel capoverso 6 va modificato per aggiungere anche l’articolo 102k capoverso 1 lettera g LAsi.

Art. 52bbis Consulenza e sostegno per la presentazione di un ricorso all’Agenzia

In caso di procedura d’asilo presso i centri della Confederazione e in aeroporto, la rappresentanza legale deve fornire consulenza e sostegno al richiedente l’asilo nella presentazione di un ricorso scritto all’Agenzia nel caso in cui quest’ultimo faccia valere di aver subito una violazione dei propri diritti fondamentali ai sensi della Carta dei diritti fondamentali UE in seguito ad azioni od omissioni del personale coinvolto in un impiego dell’Agenzia (cpv. 1). Il capoverso 1 disciplina l’accesso alla procedura di ricorso indicando requisiti analoghi a quelli posti dall’articolo 111 paragrafo 2 del regolamento UE ed esplicita i corrispondenti compiti della rappresentanza legale. A livello materiale, il capoverso 1 non rappresenta quindi una deroga rispetto all’articolo 111 paragrafo 2 del regolamento UE. Sul sito Internet dell’Agenzia sono disponibili in diverse lingue un modulo di ricorso e le corrispondenti spiegazioni per la presentazione del ricorso. La presentazione del ricorso è gratuita. La corrispondente attività di consulenza e sostegno da parte della rappresentanza legale si protraggono fino al momento della definitiva trasmissione del ricorso all’Agenzia (cpv. 2). Il ricorso viene successivamente esaminato dal responsabile dei diritti fondamentali. Nel caso in cui quest’ultimo accerti una violazione dei diritti fondamentali da parte del personale dell’Agenzia, raccomanda al direttore esecutivo idonee misure, ivi comprese misure disciplinari, ed eventualmente l’avvio di un procedimento civile o penale secondo il regolamento UE e il diritto nazionale. Se è rivolto contro un membro delle squadre di uno Stato Schengen (Paese ospitante o di provenienza), il ricorso viene inoltrato allo Stato in questione. In questo caso è quest’ultimo a disporre idonee misure. In caso di ricorso nei confronti di una persona distaccata dalla Svizzera, spetta alla Svizzera disporre misure conformi al proprio diritto nazionale. Tra queste rientrano tra l’altro l’avvio di inchieste disciplinari, il rinvio per l’apertura di un procedimento penale o altre misure conformi al diritto svizzero. A tale proposito sussiste un obbligo di riferire al responsabile dei diritti fondamentali dell’Agenzia. Se quest’ultimo dichiara inammissibile il ricorso, la persona interessata viene informata per iscritto dall’Agenzia sui motivi dell’inammissibilità e se possibile informata delle ulteriori possibili procedure.

Art. 52f Rimando tra parentesi e cpv. 2bis

Visto che l’articolo 102l LAsi deve essere integrato con il capoverso 1bis, è necessario modificare il rimando tra parentesi dell’articolo 52f.

36 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

37 https://frontex.europa.eu/ > Accountability> Complaints Mechanism > Additional information.