Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e
dell’OAsi 1.
norme disciplinari, gli esperti esteri rimangono soggetti alle loro corrispondenti prescrizioni nazionali. L’UDSC non dispone di alcun potere disciplinare sul personale estero distaccato in Svizzera. In casi motivati, e pertanto specialmente in situazioni in cui la prosecuzione dell’impiego in squadre congiunte non appare ragionevole, l’UDSC può revocare le competenze d’impiego assegnate agli esperti esteri sulla base dell’articolo 21 capoverso 4.
Art. 23 Equipaggiamento e armamento
Gli esperti esteri che partecipano a impieghi congiunti con personale svizzero alle frontiere esterne della Svizzera devono sostanzialmente svolgere lo stesso servizio del personale svizzero. Per questo motivo, in linea di principio il personale estero può portare con sé lo stesso equipaggiamento e armamento che possono essere utilizzati dal personale dell’UDSC ai sensi degli articoli 227–232 OD. I presupposti per l’uso di armi da fuoco e per l’impiego di altri mezzi di autodifesa e coattivi devono per contro essere stabiliti in funzione dell’impiego e pertanto a seconda del caso. In linea di principio si applicano le regole sull’impiego di armi e mezzi coattivi di cui agli articoli 229–232 OD. Come già citato all’articolo 5, gli impieghi dell’Agenzia presso gli aeroporti svizzeri si svolgono senza armi da fuoco.
Art. 24 Accessi dei collaboratori delle autorità estere e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Questa disposizione riprende sostanzialmente quanto previsto dall’articolo 25 della vigente OCOFE29. Considerato che gli accessi dei collaboratori delle autorità estere e dell’Agenzia possono riguardare anche dati personali degni di particolare protezione, essi devono essere disciplinati nella legge formale (cfr. n. 5.1 del messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 202030). Nel quadro della revisione del diritto doganale sarà modificato anche il trattamento dei dati presso l’UDSC. Pertanto, nella nuova legge sulla parte generale della legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC (LE-UDSC) dovrà essere inserito un articolo che disciplini gli accessi dei collaboratori di autorità estere e di Frontex. Di conseguenza, il presente articolo deve essere abrogato dopo l’entrata in vigore della LE-UDSC nel corso delle relative modifiche di ordinanza.
Il capoverso 1 stabilisce che negli impieghi alle frontiere esterne della Svizzera gli esperti esteri, ivi compresi i collaboratori di Frontex distaccati in Svizzera, devono generalmente svolgere lo stesso servizio dei collaboratori dell’UDSC. Per questo motivo è necessario che il personale estero disponga degli stessi diritti d’accesso al sistema d’informazione dell’UDSC di cui godono i collaboratori dell’UDSC impiegati per i compiti corrispondenti. Nella maggior parte dei casi, ciò dovrebbe corrispondere al profilo dei compiti «Controlli delle persone». L’estensione dei diritti di accesso non deve tuttavia eccedere quanto richiesto per l’adempimento dei compiti.
Il capoverso 2 affronta la protezione dei dati personali. Per proteggere dati contro accessi e modifiche non autorizzati, gli esperti esteri ottengono l’accesso ai dati personali solo sotto la direzione di personale svizzero (cfr. anche art. 82 par. 4 del regolamento UE).
Il capoverso 3 stabilisce che per poter svolgere i propri compiti il personale estero impiegato sotto la direzione dell’UDSC alle frontiere esterne Schengen della Svizzera (attualmente presso gli aeroporti di Basilea e Ginevra) deve essere trattato come i collaboratori dell’UDSC quando gli stessi consultano le banche dati in questione. Si pensi in questo caso, per esempio, a un impiego nella prima linea di controllo, dove si verifica il rispetto delle condizioni di entrata. A tale scopo è necessario accertarsi, tra le altre cose, se nei confronti della persona controllata sussiste per esempio un divieto di entrata in Svizzera. I divieti d’entrare sono riportati nella
29 L’articolo 25 OCOFE sarà a sua volta prevedibilmente sostituito nel giugno 2022 dall’articolo 23 dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC; RS 631.062).
30 Messaggio del 26 agosto 2020 concernente il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (sviluppo dell’acquis di Schengen), nonché una modifica della legge sull’asilo; FF 2020 6219.