Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine

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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e

dell’OAsi 1.

 ove possibile si rimanda ad atti esistenti;

 la struttura dell’ordinanza è modificata perseguendo una struttura più logica.

I rimandi all’ordinanza del 1° novembre 200613 sulle dogane (OD) sono momentaneamente mantenuti nell’OCISC e saranno rivisti solo nel quadro della nuova legislazione sulle dogane. La nuova legge sulle dogane (con le corrispondenti disposizioni d’esecuzione) entrerà in vigore non prima del 1º gennaio 2024. Il relativo messaggio sarà presentato al Consiglio federale entro la fine del 2021. Per contro, a seguito del cambiamento di denominazione da AFD in Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) deciso dal 1º gennaio 2022 la nuova denominazione viene già adottata nell’OCISC e nell’ OEAE (ciò vale anche per le relative spiegazioni alla OCISC e alla OEAE, cfr. n. 3.1 e 3.2)

2.2. Modifiche all’OEAE e all’OAsi 1

Le modifiche all’OEAE riguardano in particolare l’impiego di personale svizzero della Confederazione o dei Cantoni all’estero, così come di personale estero in Svizzera. Inoltre, l’ammontare e le modalità dell’indennità dei Cantoni per questi impieghi sono stati oggetto di nuove trattative con i Cantoni (cfr. spiegazioni all’articolo 15d del progetto di OEAE). L’OEAE deve essere modificata di conseguenza (cfr. art. 15d del progetto di OEAE).

Le modifiche all’OAsi 1 esplicitano sostanzialmente l’informazione e il sostegno ai richiedenti l’asilo, previsti per legge, da parte di fornitori di prestazioni e consultori giuridici in merito a eventuali violazioni dei diritti fondamentali connesse agli impieghi dell’Agenzia14.

Indipendentemente dallo sviluppo dell’acquis di Schengen, nel quadro della trasposizione della citata raccomandazione della Commissione europea è necessario adeguare l’articolo 26b OEAE rispetto al contenuto della decisione d’allontanamento. Ora si prevede che le persone con una decisione d’allontanamento non debbano lasciare solo la Svizzera, ma anche lo spazio Schengen. Tale disposizione non è applicabile ai cittadini di Stati dell’UE o dell’AELS (riserva dell’articolo 2 capoversi 2 e 3 LStrI). Allo stesso modo è necessario stabilire che la data citata nella decisione d’allontanamento entro la quale bisogna lasciare la Svizzera valga anche per l’uscita dallo spazio Schengen (cfr. art. 26b cpv. 1 lett. a e b progetto di OEAE). Anche l’articolo 32 OAsi 1 deve essere modificato per tenere conto delle direttive corrispondenti.

3. Commento ai singoli articoli

3.1 OCISC (ex OCOFE)

Titolo dell’ordinanza

L’ordinanza disciplina non solo la cooperazione alle frontiere esterne Schengen, ma la cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini nel complesso. Riguarda sia la collaborazione sulla base della cooperazione Schengen sia gli impieghi dei consulenti in materia di documenti, tanto negli Stati Schengen quanto in Stati terzi. Il titolo dell’ordinanza deve pertanto essere adeguato alla materia disciplinata.

13 RS 631.01

14 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (Sviluppo dell’acquis di Schengen) del 1 ottobre 2021