Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e
dell’OAsi 1.
ghi, fino al termine degli stessi rimane valida l’ordinanza in vigore al momento del distaccamento. Concretamente, si tratta dell’OCOFE nella versione del 15 agosto 201831.
Art. 29 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il ....
3.2 OEAE Art. 1 Disposizioni generali
Capoverso 1
Si tratta di una modifica redazionale dovuta al nuovo secondo capoverso. La vigente norma dell’articolo 1 è ora inserita nel capoverso 1.
Capoverso 2
L’articolo 71 capoverso 2 del progetto di LStrI consente al DFGP di collaborare con l’Agenzia nelle questioni tecniche e operative, in particolare nel sostegno agli Stati membri nell’ambito dei rimpatri, dell’identificazione di cittadini di Stati terzi, dell’ottenimento di documenti di viaggio, dell’organizzazione e del coordinamento delle operazioni di rimpatrio nonché dell’assistenza per i rimpatri volontari (cfr. art. 48 par. 1 lett. a punti i–iii regolamento UE). Sulla base del capoverso 2 tale competenza per la collaborazione con l’Agenzia in questi ambiti deve essere trasmessa alla SEM. Ciò è utile visto che si tratta di questioni tecniche e operative che ricadono nelle competenze della SEM. Questa disposizione contiene un elenco non esaustivo e comprende pertanto anche i nuovi compiti dell’Agenzia. Tra questi rientrano fra l’altro l’assistenza da parte dell’Agenzia nell’identificazione e nell’ottenimento dei documenti (cfr. art. 48 par. 1 lett. a n. i e ii del regolamento UE).
Art. 15b Competenze
Capoverso 1 Prima e seconda frase
Vengono apportate solo modifiche redazionali: l’espressione «l’Agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen» viene sostituita dal termine «Agenzia». Occorre inoltre sostituire il termine «Amministrazione federale delle dogane (AFD)» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)» (cfr. spiegazioni al n. 2). Anche le restanti modifiche sono di natura puramente redazionale e hanno lo scopo di semplificare il testo di questa disposizione.
Capoverso 1 Lettera b
La modifica del capoverso 1 lettera b rende conto del mandato rafforzato dell’Agenzia nell’ambito dei rimpatri (cfr. messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2020, n. 3). Considerato che i corrispondenti compiti della SEM riguardano anche ulteriori compiti nell’ambito dei rimpatri oltre agli interventi internazionali di rimpatrio (cfr. le spiegazioni all’art. 1 cpv. 2 del progetto di OEAE), è opportuno sostituire «riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio» con «riguardanti il rimpatrio».
Capoverso 2
Come già avviene oggi, l’Agenzia finanzia o cofinanzia determinate operazioni di rimpatrio mediante il proprio bilancio (art. 50 par. 8 regolamento UE). Le corrispondenti indennità dell’Agenzia agli Stati Schengen sono disciplinate da accordi scritti, le cosiddette convenzioni di sovvenzione (grant agreement). Dal punto di vista svizzero si tratta di trattati internazionali
31 RU 2018 3119