Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e
dell’OAsi 1.
Art. 19 Tutela della salute
Durante un impiego i collaboratori dell’UDSC sono esposti a particolari rischi sanitari. Per tutelare e migliorare la salute degli appartenenti al pool di collaboratori e assicurarne la salute fisica e psichica, al momento del loro inserimento nel pool i collaboratori dell’UDSC devono essere sottoposti a una visita di idoneità fisica nonché, a seconda dell’impiego, a ulteriori controlli a intervalli regolari. Tra le possibili misure rientra per esempio la verifica e l’assicurazione della necessaria protezione vaccinale, che può essere rafforzata a seconda della regione d’impiego. Indipendentemente da questa verifica e in funzione di quanto è durato l’impiego all’estero, dopo il termine dell’impiego all’estero può svolgersi una visita al ritorno, da svolgere indipendentemente dagli intervalli di cui sopra per i controlli dello stato di salute. Con l’articolo 19, l’UDSC si impegna ad adottare adeguate misure per salvaguardare e migliorare la tutela della salute dei propri collaboratori e ad assicurarne la salute fisica e psichica. Questo articolo ha come riferimenti l’articolo 32 LPers e l’articolo 10a OPers. Sulla base delle direttive dell’UFPER, l’UDSC si accerta che siano adottate misure corrispondenti.
Anche in caso di impieghi all’estero i collaboratori dell’UDSC mantengono la propria responsabilità individuale e si impegnano attivamente per preservare la propria salute.
Art. 20 Assistenza nell’ambito di procedimenti
Nel caso in cui un collaboratore dell’UDSC fosse coinvolto in un procedimento civile, amministrativo o penale durante un impiego dell’Agenzia, l’UDSC può, in casi eccezionali, offrire assistenza giuridica e finanziaria. L’UDSC assiste il personale interessato in particolare nella ricerca di un patrocinatore legale all’estero. L’indennizzo delle spese di procedura e ripetibili è retto dall’articolo 77 OPers.
L’UDSC esamina le concrete circostanze individuali che potrebbero comportare una prestazione di assistenza giuridica e finanziaria. Non è previsto alcun diritto a tali prestazioni. La decisione viene presa caso per caso.
Sezione 4: Impiego di personale estero in Svizzera
Art. 21 Aspetti generali
In base al capoverso 1, durante l’impiego il personale estero è subordinato all’UDSC e in linea di massima presta servizio in squadre congiunte con il personale dell’UDSC. In tale contesto, gli esperti esteri devono seguire le istruzioni dei competenti ufficiali d’impiego, che hanno facoltà di impartire loro ordini relativamente al loro impiego professionale. I mezzi d’impiego e le regole d’impiego sono stabiliti dall’UDSC assieme all’Agenzia e agli Stati membri d’origine (cpv. 2).
Secondo il capoverso 3 il personale estero è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione del servizio che conduce l’impiego e in presenza di personale svizzero. Il personale estero non è pertanto autorizzato a svolgere autonomamente controlli al confine. In casi motivati, al personale estero possono essere revocate le competenze. Occorre in tal caso consultarsi con lo Stato d’origine o l’Agenzia in merito al proseguimento dell’impiego e alle possibili ulteriori misure (cfr. art. 21).
In linea di principio, gli esperti esteri indossano la loro uniforme nazionale. Gli esperti esteri assunti dall’Agenzia stessa indossano per principio l’uniforme di Frontex. È prevista la possibilità di eccezioni per motivi di sicurezza (cpv. 5).
Art. 22 Rapporto di lavoro e norme disciplinari
Il personale estero non disporrà di uno status speciale. In particolare, non è previsto che queste persone godano dell’immunità diplomatica. Gli esperti esteri hanno pertanto l’obbligo di rispettare l’ordinamento giuridico svizzero.
Per quanto concerne il loro rapporto di servizio o di lavoro, così come sotto il profilo delle