Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e
dell’OAsi 1.
ricorre unicamente per interventi rapidi alle frontiere (art. 58 cpv. 1). Di conseguenza, il capoverso 3 cita solo distacchi a lungo termine e impieghi di breve durata ai sensi degli articoli 56 e 57 del regolamento UE. Un distacco a lungo termine dura 24 mesi. Con il consenso dello Stato membro d’origine può essere prorogato di ulteriori 24 mesi. Un impiego di breve durata dura da 30 giorni a quattro mesi per anno civile (art. 56 par. 1 del regolamento UE). Il numero di impieghi di breve durata che uno Stato è tenuto a prestare si riferisce attualmente per l’Agenzia a impieghi di quattro mesi. Lo Stato membro di appartenenza decide in linea di massima direttamente in merito alla concreta lunghezza degli impieghi di breve durata (cfr. art. 57 par. 10 regolamento UE). Se, per esempio, vengono distaccate quattro diverse persone per un mese ciascuna, secondo la base di calcolo dell’Agenzia ciò equivale allo svolgimento di un impiego a breve termine. Se uno Stato presta un impiego di durata inferiore a quattro mesi, i giorni restanti devono essere recuperati nel quadro di un altro impiego. Gli osservatori del rimpatrio forzato non fanno parte del corpo permanente e non rientrano pertanto nelle categorie per i distacchi a lungo termine e gli impieghi di breve durata. In base all’articolo 51 del regolamento UE essi costituiscono una riserva a parte. Per questo motivo sono esclusi dal capoverso 3.
Capoverso 4
D’ora in poi l’Agenzia dovrà essere dotata di sufficiente personale per poter svolgere meglio i propri compiti (cfr. in merito quanto esposto sull’art. 4 OCISC, n. 3.1). Gli impieghi degli osservatori del rimpatrio forzato possono essere rifiutati come in precedenza qualora sussista una situazione eccezionale che pregiudichi in misura notevole l’adempimento dei compiti nazionali (art. 51 par. 3 regolamento UE). Il numero degli impieghi di breve durata può essere ridotto solo qualora da un’analisi dei rischi o da una valutazione delle vulnerabilità emerga che l’adempimento dei compiti nazionali dello Stato in questione ne sarebbe fortemente pregiudicato (art. 57 par. 9 regolamento UE). In questo caso la Svizzera sarebbe tenuta a presentare un rapporto sulla corrispondente situazione. Il regolamento UE non prevede alcuna possibilità di rifiutare i distacchi a lungo termine che lo stesso introduce (cfr. art. 56 regolamento UE). Di conseguenza, il capoverso 4 rimanda solo all’articolo 51 paragrafo 3 e all’articolo 57 paragrafo 9 del regolamento UE.
Art. 15c Cpv. 1
Capoverso 1
Il rimando al regolamento UE è stato concretizzato. Le formazioni a cura dell’Agenzia sono disciplinate nell’articolo 62 del regolamento UE. È stato inoltre modificato il numero del regolamento UE.
Art. 15d Agenti di scorta di polizia dei Cantoni
Capoverso 1
Siccome nell’articolo 71a capoverso 1 del progetto di LStrI deve essere inserita una nuova disposizione esplicita in base alla quale la SEM e i Cantoni mettono a disposizione il personale necessario per gli interventi internazionali di rimpatrio, il rimando agli accordi secondo l’articolo 71a capoverso 3 non è più necessario. Il DFGP continuerà a stipulare con i Cantoni un accordo sulle modalità d’impiego del personale (art. 71a cpv. 3 LStrI).
Capoverso 2
(Nessuna variazione)