Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e
dell’OAsi 1.
Sezione 3: Impiego di collaboratori dell’UDSC all’estero Art. 8 Aspetti generali
L’articolo 8 stabilisce i principi generali per l’impiego di personale svizzero all’estero nel quadro degli impieghi dell’Agenzia. Le disposizioni riguardano unicamente i collaboratori dell’UDSC. Gli esperti nell’ambito della protezione dei confini impiegati all’estero sottostanno alle disposizioni del proprio Cantone.
Durante l’impiego all’estero i collaboratori dell’UDSC rimangono sottoposti a quest’ultimo dal punto di vista del diritto in materia di personale. Si applicano le corrispondenti disposizioni legali in materia di personale (cfr. capoverso successivo). I collaboratori della SEM sottostanno alle corrispondenti disposizioni dell’OEAE. Questo vale indipendentemente dalla durata dell’impiego; ciò significa che le presenti disposizioni dell’OCISC valgono sia per impieghi fino a quattro mesi (cosiddetti impieghi di breve durata delle categorie 3 e 4) sia per impieghi fino a due anni (cosiddetti distacchi a lungo termine della categoria 2).
In linea di principio, per gli impieghi all’estero di cui alla presente ordinanza si applicano l’ordinanza del 3 luglio 200120 sul personale federale (OPers), l’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200121 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers) e per analogia l’ordinanza del DFAE del 20 settembre 200222 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE). Possono essere adottate ulteriori disposizioni qualora le esigenze individuali oppure operative lo richiedano (cpv. 1).
Il capoverso 2 riprende sostanzialmente il precedente articolo 4 OCOFE e stabilisce che l’UDSC può adottare disposizioni più estese o – in caso di distacchi a lungo termine a favore dell’agenzia – anche divergenti mediante direttive interne. L’UDSC può stabilire le disposizioni operative di impiego e di diritto del lavoro valide per ogni collaboratore, nonché disposizioni diverse per distacchi a lungo termine di due anni mediante una direttiva interna o un ordine d’impiego oppure disciplinarle tramite accordi individuali
Gli Stati Schengen contribuiscono alla riserva permanente distaccando presso l’Agenzia forze d’impiego come membri delle squadre in conformità con l’allegato II del regolamento UE per i distacchi a lungo termine e secondo l’allegato III del regolamento UE per gli impieghi di breve durata.
Finora l’UDSC non ha ancora disposto distacchi a lungo termine di personale fino a due anni presso l’Agenzia. L’OCISC crea ora la base legale per tali distaccamenti affinché l’UDSC in futuro possa adempiere ai propri obblighi nei confronti dell’Agenzia ai sensi dell’allegato II del regolamento UE.
La durata dei singoli distacchi può arrivare fino a 24 mesi. Con il consenso dello Stato membro di origine e dell’Agenzia, singoli distacchi possono essere prorogati una tantum di ulteriori 12– 24 mesi.
In caso di distacchi a lungo termine è possibile stabilire disposizioni in deroga agli articoli da 8 a 20 (cpv. 3). Ciò è importante perché diversamente dai collaboratori impegnati in impieghi di breve durata questo personale soggiace alle disposizioni dell’Agenzia in merito a vacanze, indennità e regole di lavoro. Ogni Stato che distacca personale a lungo termine a favore dell’Agenzia può adottare ulteriori regole, in particolare per quanto riguarda spese e indennità. A tale fine bisogna assicurarsi che così facendo non vengano ostacolati i piani operativi dell’Agenzia.
Art. 9 Responsabilità
Il capoverso 1 disciplina la responsabilità in caso di perseguimento penale secondo l’articolo 85 del regolamento UE. La competenza primaria per il perseguimento legale spetta allo