Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e
dell’OAsi 1.
trattato internazionale. Il trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia è disciplinato dagli articoli 86 e seguenti del regolamento UE.
Il presente articolo riprende sostanzialmente il contenuto dell’articolo 3c OCOFE. Al tempo stesso, precisa quali dati l’UDSC può comunicare all’Agenzia e a quale scopo.
Nell’ambito della cooperazione di Schengen, dopo il recepimento e la trasposizione del regolamento UE l’UDSC trasmetterà dati all’Agenzia. Tale comunicazione di dati all’Agenzia avverrà solamente nella misura in cui gli stessi siano necessari a quest’ultima per l’adempimento dei propri compiti legali. Nell’ambito della sicurezza dei confini, ciò comprende tra l’altro la gestione delle frontiere esterne, l’elaborazione di valutazioni delle vulnerabilità e altri documenti strategici, la gestione di ECOSUR o i piani operativi. La comunicazione di dati personali da parte dell’UDSC all’Agenzia è disciplinata dall’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 agosto 201717 sul trattamento dei dati personali nell’AFD. Il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia è disciplinato dagli articoli 86 e seguenti. del regolamento UE, che rimanda alle disposizioni europee in materia di protezione dei dati pertinenti per altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione (regolamento [UE] 2018/172518). La comunicazione dei dati in questione può avvenire sia su richiesta sia d’ufficio. Per entrambe le modalità valgono i requisiti dell’articolo 7.
L’UDSC può comunicare dati personali all’Agenzia per le finalità indicate all’articolo 87 del regolamento UE solo a condizione che l’Agenzia stessa ne abbia necessità nel quadro del sostegno tecnico e operativo della Svizzera per l’adempimento dei compiti di seguito indicati. Ciò riguarda i seguenti punti:
a. accertamenti sull’identità e sulla cittadinanza;
b. organizzazione e coordinamento di operazioni congiunte;
c. svolgimento di progetti pilota;
d. organizzazione di interventi rapidi ai fini della sicurezza delle frontiere;
e. istituzione e gestione del centro nazionale di coordinamento;
f. elaborazione di analisi dei rischi;
g. verifica dei documenti d’identità;
h. compiti amministrativi, ossia p. es. iscrizione di collaboratori a corsi, organizzazione di
viaggi o processi di richiesta di rimborso da parte dell’Agenzia.
Ai sensi del capoverso 2, la SEM deve poter trasmettere informazioni relative agli interventi internazionali di rimpatrio direttamente all’Agenzia senza che ciò debba essere precedentemente concordato con l’UDSC (cfr. anche quanto esposto nel messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2020, n. 4.3.219). Ciò semplifica un efficiente adempimento dei compiti. Sotto il profilo temporale, è importante uno stretto confronto tra SEM e UDSC. Tale confronto si svolge regolarmente su diversi livelli.
Questa disposizione è interessata dalla revisione del diritto doganale in corso. Uno degli obiettivi di quest’ultima nel campo del trattamento dei dati è disciplinare in maniera centrale tutte le attività di trattamento dei dati in un luogo. Questa disposizione sarà presumibilmente inserita nell’ordinanza sul trattamento dei dati nell’UDSC.
17 RS 631.061
18 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, versione della GU L 296, pag. 39.
19 Messaggio del 26 agosto 2020 concernente il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (sviluppo dell’acquis di Schengen), nonché una modifica della legge sull’asilo; FF 2020 6219.