Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e
dell’OAsi 1.
tenza di collaborare con l’Agenzia viene trasferita anche alla SEM. Anche la disposizione secondo cui la SEM può concludere con l’Agenzia convenzioni di sovvenzione rispetto allo svolgimento di voli congiunti dell’UE (art. 15b cpv. 2 progetto di OEAE) non ha conseguenze finanziarie perché si tratta unicamente di una esplicitazione della regolamentazione in vigore. La nuova disposizione sugli impieghi all’estero (art. 15bbisprogetto di OEAE) ha carattere dichiarativo e rende conto delle nuove categorie di personale dell’agenzia.
I costi supplementari connessi alla disposizione sugli agenti di scorta per la polizia dei Cantoni (art. 15d progetto di OEAE) generati per la Confederazione (art. 15d cpv. 3 e 4 progetto di OEAE) sono già stati illustrati nel messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2020. Come esposto in tale messaggio, l’indennità forfettaria della Confederazione ai Cantoni deve essere aumentata rispetto al valore attuale. L’importo di tale indennità è stato oggetto di colloqui (cfr.
n. 2.7 del messaggio corrispondente; il forfait in vigore ammonta a 300 franchi al giorno per gli agenti di scorta di polizia e a 400 franchi per i capisquadra). La SEM e la CDDGP si sono accordate su un’indennità forfettaria di 600 franchi al giorno sia per gli agenti di scorta di polizia sia per i capisquadra (cfr. spiegazioni all’art. 15d cpv. 3 e 4 progetto di OEAE). Tale indennità vale tanto per gli impieghi di breve durata quanto per i distacchi a lungo termine. Di conseguenza, i costi della Confederazione per l’indennizzo dei Cantoni aumentano rispettivamente di 300 e 200 franchi al giorno a persona. Il numero degli agenti di scorta di polizia dei Cantoni che dovranno essere distaccati per gli impieghi nell’ambito dei rimpatri dipende in particolare dalla situazione migratoria e dagli sviluppi in questo settore; pertanto, per gli anni a partire dal 2022 tale numero può essere quantificato solamente sulla base di modelli matematici. Per gli anni dal 2024 al 2027 occorre inoltre considerare che il fabbisogno potrebbe ancora cambiare in seguito alla verifica delle capacità dell’Agenzia prevista per il 2023. Attualmente è possibile formulare affermazioni concrete su quante persone dei Cantoni verranno impiegate nell’ambito dei rimpatri solo per l’anno 2021: nel complesso erano previsti tre impieghi da quattro mesi di agenti di scorta di polizia, che tuttavia sono stati tutti annullati vista la situazione in loco. Non erano previsti distacchi a lungo termine. Per quanto riguarda il numero di impieghi di breve durata nell’ambito dei rimpatri è possibile supporre che questi saranno leggermente più numerosi nella fase iniziale rispetto a quanto avvenuto finora e fino al 2027 aumenteranno in maniera progressiva fino a prevedibilmente cinque impieghi. Nel messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2020, sulla base degli attuali forfait è stato per esempio quantificato mediante un modello di calcolo che i costi supplementari per gli impieghi di breve durata ammonterebbero a 96 000 franchi rispetto a oggi (cfr. n. 7.2.2 del messaggio in questione). Considerando il proposto forfait di 600 franchi, nel 2027 i costi supplementari rispetto a oggi per gli impieghi a breve termine ammonterebbero per contro a 264 000 franchi (5 x 120 giorni x 600 franchi – 96 000 franchi [costi del 2019]). I costi supplementari per i distacchi a lungo termine previsti per il 2027 sono stati quantificati sulla base degli attuali forfait rispettivamente in 132 000 e 176 000 franchi rispetto a oggi. Basandosi sui proposti forfait di 600 franchi, nel 2027 i costi supplementari per i distacchi a lungo termine ammonterebbero a 264 000 franchi (2 x 220 giorni x 600 franchi).
Panoramica dei costi supplementari per l’indennizzo dei Cantoni per i distacchi a lungo termine e gli impieghi di breve durata
20242027
(4 impieghi di breve durata, (5 impieghi di breve durata,
1 distacco a lungo termine) 2 distacchi a lungo termine)
Indennità attuale 126 000 CHF 228 000 CHF
(rispettivamente 300 e 400 CHF) e 148 000 CHF e 272 000 CHF