Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine

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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e

dell’OAsi 1.

congedo può essere prorogato per la durata del viaggio (cpv. 1), in ogni caso fino a un massimo di quattro giorni, per eventi come matrimonio, nascita di un figlio, malattia di un familiare o del convivente, così come decesso di un congiunto stretto. Il congedo deve essere concesso se le esigenze di esercizio lo consentono. Si applicano i principi di proporzionalità e parità di trattamento. L’UDSC può assumersi i costi di viaggio nei casi di cui all’articolo 40 capoverso 3 lettere a–e nonché g O-OPers (cpv. 2).

Art. 14 Indennità d’impiego

L’articolo 14 disciplina l’indennità d’impiego. Su questa base, l’UDSC paga per l’intera durata dell’impiego un’indennità di 60 franchi per ogni giorno di impiego del collaboratore. Questa indennità d’impiego serve a compensare le particolari condizioni richieste al personale dagli impieghi all’estero. Tra queste rientrano per esempio la disponibilità permanente, i rischi elevati legati a malattie o criminalità, la distanza dalla famiglia o altre privazioni personali, ma anche la compensazione materiale per i costi supplementari direttamente connessi con l’impiego. Per contro, i collaboratori non ricevono alcun pagamento supplementare per il lavoro domenicale, notturno e a turni, così come per il servizio di picchetto. Allo stesso modo è escluso l’indennizzo tramite compensazioni orarie.

In caso di distacchi a lungo termine per l’Agenzia, l’indennità d’impiego è pagata direttamente da quest’ultima. Durante questi impieghi o quando le spese sono per il resto assunte da terzi non sussiste alcun diritto al pagamento da parte dell’UDSC. Nel caso in cui l’indennità d’impiego fosse inferiore alla consueta indennità dell’UDSC o se le circostanze richiedessero di più, l’UDSC può tuttavia decidere autonomamente in qualsiasi momento di aumentare l’indennità d’impiego per il singolo caso.

Art. 15 Costi per pasti e pernottamenti

Il rimborso dei pasti e dei pernottamenti si fonda, per analogia, sui rimborsi stabiliti dal DFAE all’articolo 67 O-OPers-DFAE. L’indennità per i pasti viene generalmente sempre concessa tranne quando il collaboratore è in vacanza al di fuori del luogo d’impiego. Per i pasti al di fuori del luogo di lavoro o domicilio il collaboratore riceve un’indennità per i pasti. Si tratta di un valore indicativo e non dei costi effettivi. Le indennità forfettarie per i pasti sono stabilite in franchi (20 % per la colazione, 40 % per ciascuno dei pasti principali).

In alternativa, l’UDSC può versare un’indennità giornaliera per i pasti corrispondente ai costi abituali locali. L’indennità può essere ridotta dopo 60 giorni d’impiego (cpv. 2). Ciò avviene quando a causa della lunga durata dell’impiego i costi ricorrenti per i pasti si riducono (in considerazione del vitto in autonomia) e una riduzione appare giustificata.

Allo stesso modo, può rimborsare i costi effettivi di un alloggio appropriato e usuale per il luogo (cpv. 2). In linea di massima, tuttavia, l’alloggio è rimborsato dall’Agenzia o, nel caso dei consulenti in materia di documenti, dal DFAE. Ad ogni modo, in singoli casi potrebbe essere necessario organizzare un alloggio, per esempio in seguito a un cambio di prenotazione a breve termine o a una modifica dei piani.

Secondo il capoverso 4, analogamente alle indennità d’impiego (art. 14) i costi per vitto e alloggio non sono indennizzati quando è disponibile una possibilità gratuita di vitto e alloggio oppure se i costi vengono assunti da terzi. Lo standard delle possibilità di pernottamento è commisurato allo standard medio in loco. Per esempio, in base all’accordo tra DFAE, SEM e UDSC, gli alloggi per i consulenti in materia di documenti sono pagati dal DFAE.

Art. 16 Spese per il trasporto degli effetti personali

Per il personale dell’UDSC impegnato in impieghi di lunga durata l’UDSC assume i costi e l’organizzazione del trasporto. Modalità e quantità del trasporto sono stabilite dall’UDSC mediante una direttiva interna. Questa disposizione vale in particolare per i consulenti in materia di documenti che si trasferiscono all’estero per un periodo fino a quattro anni. A seconda del tipo d’impiego, questa disposizione può trovare applicazione anche per i collaboratori