Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine

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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e

dell’OAsi 1.

Capoverso 2

L’Agenzia è competente per la formazione e il perfezionamento non solo degli specialisti in materia di rimpatri della SEM, ma anche degli osservatori del rimpatrio forzato (art. 51 par. 1 in combinato disposto con art. 62 regolamento UE). Tale aspetto deve ora essere esplicitamente disciplinato a livello di ordinanza.

Art. 15ebis Coordinamento degli interventi internazionali di rimpatrio

Capoverso 1

Si tratta di una modifica redazionale: l’abbreviazione «AFD» va sostituita con l’abbreviazione «UDSC» (cfr. spiegazioni al n. 2.1).

Capoverso 2

Secondo l’articolo 7, paragrafo 2 del progetto di OCISC, la SEM può trasmettere direttamente all’Agenzia informazioni sugli interventi internazionali di rimpatrio (cfr. spiegazioni all’art. 3 cpv. 6 progetto di OCISC). Il capoverso 2 radica queste competenze anche nell’OEAE.

Art. 15eter Cpv. 1, 5, 5bis, 6 e 7

Capoverso 1

L’integrazione in base alla quale la SEM può approvare una domanda dell’Agenzia di distaccamento di una squadra d’intervento è necessaria perché ora gli impieghi possono essere avviati anche su richiesta dell’Agenzia con il consenso dello Stato Schengen.

Capoverso 5

L’integrazione secondo cui per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari il personale estero è soggetto in alcune circostanze alle prescrizioni dell’Agenzia è necessaria perché d’ora in poi il personale statutario dell’Agenzia potrà essere distaccato negli Stati membri in qualità di membri delle squadre (cfr. art. 54 par. 1 lett. a regolamento UE). L’articolo 95 paragrafo 1 del regolamento UE prevede che per quanto riguarda il rapporto di lavoro e le misure disciplinari al personale statutario si applichi il diritto europeo (art. 43 par. 6 regolamento UE). Quest’ultimo vale in particolare anche per gli osservatori del rimpatrio forzato appartenenti al personale statutario dell’Agenzia (cfr. art. 51 par. 5 regolamento UE).

Capoverso 5bis

Il rapporto in caso di violazioni del piano operativo si basa sul nuovo articolo 82 paragrafo 5 del regolamento UE e va citato nell’OEAE per motivi di trasparenza.

Capoverso 6

Per completezza è necessario disciplinare nell’ordinanza la possibilità di regresso della Confederazione in caso di danni causati intenzionalmente o per negligenza grave dal personale estero in Svizzera. Tale possibilità sussiste come già in precedenza verso agli Stati d’origine (art. 84 par. 2 prima frase regolamento UE). D’ora in poi la possibilità di regresso varrà anche nei confronti dell’Agenzia, visto che anche il personale statutario della stessa può essere distaccato come membri delle squadre (art. 84 par. 2 seconda frase regolamento UE).

Capoverso 7

Il regolamento UE prevede che i membri delle squadre siano trattati come funzionari dello Stato ospitante per quanto riguarda i reati durante l’impiego (art. 85 regolamento UE). Il personale svizzero che commette un reato durante un impiego all’estero sottostà al CP nel caso in cui lo Stato ospitante rinunci al perseguimento penale (art. 15equaterOEAE). Per questo motivo, nel capoverso 7 occorre stabilire che il personale estero che commette un reato durante