Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e
dell’OAsi 1.
par. 5–9). Se la situazione in Svizzera non lo permette o se l’adempimento dei compiti nazionali non può più essere garantito, l’UDSC può pertanto rigettare autonomamente le richieste dell’Agenzia.
Art. 5 Impieghi di personale estero in Svizzera
Nell’ambito dell’organizzazione dell’Agenzia e parallelamente all’aumento degli impieghi di personale svizzero all’estero si svolgeranno anche più impieghi di esperti di protezione delle frontiere alle frontiere esterne Schengen della Svizzera (aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo). Tali impieghi (i cosiddetti hosting) non presuppongono fondamentalmente una domanda della Svizzera; vengono offerti dall’Agenzia sulla base dell’analisi dei rischi, della valutazione delle vulnerabilità e di altre fonti disponibili (le cosiddette open source). Sulla scorta dei primi colloqui con gli specialisti responsabili dell’Agenzia in merito agli hosting, si può supporre che negli aeroporti in questione saranno impiegati al massimo due esperti dell’Agenzia. L’Agenzia dà la priorità agli impieghi delle categorie 1 (personale proprio di Frontex) e 2 (distacchi a lungo termine fino a due anni). L’impiego nell’ambito di un hosting durerà d’ora in poi fino a sei mesi. L’obiettivo è che gli esperti distaccati dall’Agenzia collaborino nel regolare servizio a turni e svolgano diversi compiti (p. es. interrogazioni di banche dati e controllo di documenti). Questi impieghi avverranno senza armi da fuoco. Gli hosting presso gli aeroporti svizzeri saranno concordati annualmente tra l’UDSC (coinvolgendo la polizia aeroportuale di Zurigo) e l’Agenzia. Successivamente, i risultati delle trattative saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.
Nel caso in cui la situazione alle frontiere esterne della Svizzera dovesse evolversi in modo tale da prevedere un potenziale pericolo per l’intero spazio Schengen e da rendere quindi necessario il sostegno da parte dell’Agenzia, l’UDSC elaborerà in collaborazione con le autorità eventualmente coinvolte una domanda in tal senso all’Agenzia. In caso di impieghi armati o della durata di oltre sei mesi, tale domanda sarà successivamente sottoposta all’approvazione del Parlamento. In casi urgenti l’approvazione potrà essere richiesta a posteriori.
L’UDSC partecipa inoltre all’elaborazione dei piani operativi e assume la condotta dell’impiego in collaborazione con l’Agenzia. Ciò vale solo per gli impieghi in cui l’UDSC è direttamente coinvolto, così come per gli impieghi presso quelle frontiere esterne per le quali la competenza per i controlli al confine spetta all’UDSC stesso in base ad accordi amministrativi.
Art. 6 Impieghi di consulenti in materia di documenti
Questo articolo è nuovo rispetto all’attuale OCOFE. È necessario per chiarire la distinzione rispetto alla trasposizione del regolamento UE. L’UDSC fornisce i consulenti in materia di documenti sulla base della LStrI e il restante personale interessato dall’OCISC sulla base del regolamento UE.
L’UDSC è competente per il distaccamento di idonei collaboratori come consulenti in materia di documenti. I compiti dei consulenti in materia di documenti (i cosiddetti airline liason officer, ALO) sono disciplinati dall’articolo 100a LStrI. Sono impiegati per la lotta contro la migrazione illegale e la criminalità transfrontaliera presso importanti aeroporti all’estero. In collaborazione con la SEM e la Segreteria di Stato del DFAE, l’UDSC distacca consulenti in materia di documenti dal 2012. I summenzionati uffici collaborano anche per decidere le rispettive destinazioni.
Art. 7 Comunicazione dei dati all’Agenzia
La comunicazione dei dati alle autorità estere si basa sull’articolo 113 LD e sullo scambio di note del 13 dicembre 2019 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624. La comunicazione dei dati è consentita solo qualora la stessa sia prevista da un trattato internazionale. Nel caso in questione, lo scambio di note concernente il recepimento e la trasposizione del regolamento UE costituisce il