Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 32 pagine

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Spiegazioni concernenti la revisione totale dell’OCOFE nonché la revisione parziale dell’OEAE e

dell’OAsi 1.

Anche la modifica dell’articolo 26b OEAE proposta indipendentemente dal presente sviluppo dell’acquis di Schengen in relazione alla trasposizione di una raccomandazione della Commissione europea non ha ripercussioni sul piano finanziario e sull’effettivo del personale poiché modifica unicamente il contenuto della decisione d’allontanamento.

4.3 OAsi 1

Le modifiche proposte servono a concretizzare le nuove disposizioni di legge della LAsi e non comportano pertanto ripercussioni sul piano finanziario e sull’effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.

Il finanziamento di consulenza e rappresentanza legale è retto dalla LAsi (art. 102l e art. 102k cpv. 2 LAsi). Su tale base avviene un indennizzo forfettario a fornitori di prestazioni e consultori giuridici. Eccezionalmente, i sussidi possono essere fissati in funzione delle spese effettive, in particolare per l’indennizzo di spese uniche. Siccome l’indennizzo deve avvenire in maniera forfettaria come in precedenza, la nuova disposizione nella LAsi deve essere attuata senza incidere sui costi. Le spese di fornitori di prestazioni e consultori giuridici per l’informazione e il sostegno ai richiedenti l’asilo in caso di possibili violazioni dei diritti fondamentali connesse a impieghi dell’Agenzia devono tuttavia essere esaminate a intervalli regolari. Nel caso in cui il nuovo compito dovesse comportare notevoli costi supplementari per fornitori di prestazioni e consultori giuridici bisognerà verificare, in un momento successivo, anche la possibilità di un’indennità supplementare, per esempio tramite un accordo complementare.

Anche la modifica dell’articolo 32b OAsi 1 proposta indipendentemente dal presente sviluppo dell’acquis di Schengen in relazione alla trasposizione di una raccomandazione della Commissione europea non ha ripercussioni sul piano finanziario e sull’effettivo del personale poiché modifica unicamente il contenuto della decisione d’allontanamento.

5. Aspetti giuridici

5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche delle ordinanze sono compatibili con il diritto internazionale. Le modifiche sono tra l’altro conformi con la convenzione del 4 novembre 195038 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la convenzione del 28 luglio 195139 sullo statuto dei rifugiati e il protocollo del 31 gennaio 196740 sullo statuto dei rifugiati.

5.2 Rapporto con il diritto europeo

Le modifiche proposte sono conformi all’acquis di Schengen e Dublino nonché al suo sviluppo. In questo modo la Svizzera adempie i propri impegni assunti con l’AAS nei confronti dell’UE.

38RS 0.101

39 RS 0.142.30

40 RS 0.142.301