Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 35 pagine
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Articolo 44a (nuovo) Termini ordinatori
La mozione 16.4094 Fournier chiede di stabilire termini nei procedimenti giudiziari amministrativi. A fini di coerenza, il progetto del Consiglio federale introduce termini per tutte le fasi della procedura, quindi anche quelle che implicano le autorità in materia di concorrenza. La disposizione proposta potrebbe imporre maggiori vincoli temporali alle autorità garanti della concorrenza e ai tribunali. I diritti procedurali delle parti e la qualità delle decisioni devono rimanere comunque intatti perché continui a essere garantita la certezza del diritto. Per questo motivo i termini ordinatori sono preferibili a termini rigidi. Occorre inoltre osservare che la priorità accordata alle procedure fondate sul diritto in materia di cartelli va a detrimento della durata di altre procedure (di diritto amministrativo). Non si riscontrano motivi oggettivi per tale disparità di trattamento.
Capoverso 1
La mozione non si esprime in merito alla durata concreta dei termini ordinatori. Il Consiglio federale propone che la durata massima per tutte le istanze dei procedimenti non debba di norma superare i cinque anni. Viene dunque proposto di fissare un termine ordinatorio complessivo di 60 mesi, sulla base del principio «comply or explain», tra l’apertura di un’inchiesta e l’entrata in vigore della decisione dell’ultima istanza e di ripartirlo come segue: 30 mesi per la COMCO (cpv. 1 lett. b), 18 mesi per il Tribunale amministrativo federale (cpv. 1 lett. c) e 12 mesi per il Tribunale federale. Per le inchieste preliminari il progetto di legge prevede un termine di 12 mesi (cpv. 1 lett. a). In tutte le fasi dei procedimenti sono dunque introdotti termini ordinatori nell’intento di accelerarle e renderne prevedibili i tempi.
Anche se la mozione 16.4094 Fournier non lo chiede, il Consiglio federale propone di introdurre un termine di trattamento dei ricorsi davanti al Tribunale amministrativo federale per il controllo delle concentrazioni di imprese (cpv. 1 lett. d), che avvengono sempre sotto una forte pressione temporale. Le imprese esposte alla concorrenza necessitano di decisioni in tempi brevi. Per questo motivo vengono imposti termini alla COMCO per l’esame delle concentrazioni. Se le imprese non sono d’accordo con una decisione della COMCO (in caso di divieto o di autorizzazione vincolata a oneri e condizioni), devono poterla contestare rapidamente per via giudiziaria. Una lunga procedura di ricorso potrebbero dissuadere le imprese dall’impugnare la decisione. Per l’esame del ricorso da parte del Tribunale amministrativo federale viene quindi introdotto un termine di tre mesi che decorre dalla presentazione del ricorso. Dall’articolo 34 AP-LCart risulta, a contrario, che si tratta di un termine ordinatorio (e non di un termine di perenzione come per la COMCO), nel senso di un appello all’istanza di ricorso di decidere in tempi brevi.
Capoverso 2
Nell’ambito di un rinvio all’istanza precedente, i termini ordinatori sono di 12 mesi per ogni istanza, poiché gran parte degli accertamenti necessari sono già stati effettuati nell’ambito della prima valutazione.
Capoverso 3
Con il prolungamento della procedura imputabile ai partecipanti, in particolare il ricorso contro le decisioni incidentali e le apposizioni di sigilli secondo l’articolo 50 capoverso 3 DPA, i termini menzionati nei capoversi 1 e 2 si estendono di conseguenza.
Capoverso 4
Se un’inchiesta è molto complessa e, quindi, richiede più tempo, le autorità in materia di concorrenza e i tribunali sono tenuti a comunicare per scritto ai partecipanti i motivi per i quali il termine non è stato rispettato immediatamente dopo la sua scadenza.