Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 35 pagine
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degli effetti di rete i mercati tendono spesso a una maggiore concentrazione e corrono il rischio che un’unica piattaforma si imponga come fornitore dominante.
Le conseguenti sfide che la politica della concorrenza è chiamata ad affrontare sono state trattate dal Consiglio federale in un rapporto pubblicato nel 20177 secondo cui i principi fondamentali del diritto della concorrenza in Svizzera rimangono validi anche in un mondo sempre più digitale. In particolare le disposizioni della LCart sono formulate in modo piuttosto aperto, quindi presumibilmente in grado di adeguarsi all’evoluzione del mercato. Nel contempo è stata rilevata l’esigenza di discutere il controllo delle concentrazioni di imprese. In proposito occorre verificare in particolare la necessità di adeguare i criteri di intervento affinché le autorità possano controllare le fusioni e le acquisizioni di piattaforme e imprese online ancora «giovani». Inoltre si ritiene opportuno modernizzare i test impiegati nei controlli.
Dopo aver esaminato questi aspetti, il Consiglio federale ritiene indicato introdurre un test più moderno per il controllo delle concentrazioni in considerazione della digitalizzazione. Ciò consentirebbe di vietare anche le concentrazioni che non creano o rafforzano una posizione dominante sul mercato (cfr. n. 1.3). Un test più moderno consentirebbe inoltre di considerare meglio le peculiarità dei mercati digitali. Il Consiglio federale non ritiene tuttavia necessario adeguare le disposizioni legali in riferimento alle piattaforme e alle imprese online (cfr. n. 2.1.1).
Negli ultimi anni la Commissione della concorrenza (COMCO) ha analizzato alcuni casi di piattaforme online tenendo in considerazione le peculiarità dei mercati bilaterali. Nell’ambito delle soluzioni di pagamento online ha segnatamente esaminato se Apple8 avesse ostacolato l’utilizzo sui suoi dispositivi dell’app svizzera TWINT a favore di Apple Pay. Ha altresì vietato alcune clausole contrattuali anticoncorrenziali di piattaforme di prenotazione online9. Infine, le autorità della concorrenza hanno tenuto conto delle peculiarità delle piattaforme nel loro esame approfondito della concentrazione di mercato dei portali d’impiego JobCloud e JobScout2410.
Di recente sono stati inoltre presentati in Svizzera nuovi progetti di regolamentazione di alcuni aspetti dei mercati digitali. In adempimento della mozione Bischof (16.3902 «Vietare le clausole di parità tariffaria stabilite dalle piattaforme di prenotazione on line a scapito degli albergatori»), il Consiglio federale propone al Parlamento di modificare la legge federale del 19 dicembre 198611 contro la concorrenza sleale (LCSl), introducendovi una nuova disposizione che vieti l’utilizzo di clausole di imposizione dei prezzi nei contratti tra le piattaforme di prenotazione online e gli alberghi12. Inoltre, nel quadro dei dibattiti sull’iniziativa popolare federale «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)» (cfr. anche n. 1.2.3), il Parlamento ha introdotto nella LCSl una nuova disposizione che prevede il divieto di massima dei geoblocchi (geoblocking) non ordinati dallo Stato (geoblocchi adottati dalle imprese)13.
Infine, le Camere federali hanno adottato la revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati (LPD)14 a fine settembre 202015. Essa prevede, tra l’altro, il diritto alla portabilità dei dati personali, secondo cui chiunque può chiedere a un fornitore di servizi (p. es. un offerente di servizi online) di consegnargli i dati personali che lo riguardano in un formato elettronico usuale per poterli trasmettere a un altro offerente. Si intende così rafforzare la
7 Rapporto del Consiglio federale dell’11 gennaio 2017 sulle condizioni quadro dell’economia digitale, pag. 159 segg. (solo in francese e tedesco).
8 Cfr. Diritto e politica della concorrenza (DPC) 2019/1.
9 Cfr. DPC 2016/1.
10 Cfr. DPC 2016/1.
11 RS 241
12 Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 17 novembre 2021 «Le clausole di imposizione dei prezzi nei confronti delle aziende alberghiere devono essere vietate». Il disegno di legge e il relativo messaggio non sono ancora stati pubblicati nel Foglio federale.
13 Cfr. il nuovo art. 3a nLCSl che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.
14 RS 235.1
15 FF 2020 6695