Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 35 pagine
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autorità garanti della concorrenza possono così verificare in modo semplice e rapido la plausibilità delle condizioni di esonero dall’obbligo di annuncio in Svizzera. Se le autorità ritengono che l’annuncio in Svizzera sia comunque obbligatorio, sulla base del principio della fiducia ci si può attendere una reazione rapida da parte loro nei confronti delle imprese partecipanti. Nel caso in cui, al momento dell’annuncio, le imprese abbiano erroneamente presupposto che le condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 1bisLCart erano soddisfatte, ma nel corso della valutazione da parte della Commissione europea si rivela il contrario (p. es. perché alcuni mercati sono nazionali), le imprese devono annunciare a posteriori la concentrazione anche in Svizzera.
Capoverso 5
L’articolo 9 capoverso 5 LCart prevede che l’Assemblea federale possa, con decreto federale di obbligatorietà generale non sottostante a referendum, adeguare alle mutate circostanze i valori soglia di cui ai capoversi 1–3 e vincolare a particolari condizioni l’obbligo di annuncio delle concentrazioni di imprese in alcuni settori economici. Secondo il legislatore, questa disposizione era giustificata perché consentiva un intervento rapido, ma dalla sua entrata in vigore non è mai stata utilizzata dall’Assemblea federale. Il suo vantaggio essenziale consiste nel fatto che i valori soglia possono essere adeguati senza modificare la legge, quindi non è necessario seguire l’iter legislativo ordinario. In considerazione della sua scarsa rilevanza pratica, il Consiglio federale ritiene che questa disposizione possa essere abrogata, tanto più che l’Assemblea federale può modificare in qualunque momento le norme del diritto dei cartelli, inclusi i valori soglia di cui all’articolo 9 LCart.
Articolo 10 Valutazione delle concentrazioni
Capoversi 1 e 2
A livello internazionale esiste un ampio consenso sulla necessità di disporre di strumenti idonei, nel quadro del controllo delle concentrazioni, per impedire operazioni nocive all’economia nazionale, come ad esempio gli accorpamenti di imprese nei mercati concentrati in cui singole imprese detengono quote elevate di mercato. È vero che il controllo degli abusi di cui all’articolo 7 LCart consente, in determinati casi, di correggere a posteriori o di attenuare gli effetti anticoncorrenziali delle concentrazioni di imprese, tuttavia è opinione condivisa che non può sostituire un controllo strutturale come quello in materia di concentrazioni.
L’attuale controllo delle concentrazioni non considera sufficientemente questi effetti inibitori della concorrenza, per contro la modifica proposta dell’articolo 10 capoversi 1 e 2 AP-LCart (utilizzo del test SIEC applicato dalle autorità dell’UE) consente un esame completo degli effetti negativi, ma anche di quelli positivi. La formulazione dell’articolo 10 LCart e, in particolare, l’uso del termine «ostacolare» si basa sulla formulazione utilizzata dall’UE e non sull’articolo 7 LCart. Lo stesso dicasi per l’aggettivo «significativo», attinto dal regolamento comunitario sulle concentrazioni. La scelta lessicale è dunque identica nella versione francese e in quella italiana del suddetto regolamento e del presente avamprogetto: «significativo» in italiano e «significatif» in francese. Questa terminologia sarà recepita nella LCart. Nella versione tedesca della normativa comunitaria viene invece utilizzato «erheblich», quindi notevole. Tale differenza lessicale mira a effettuare una distinzione rispetto al termine «Erheblichkeit» (notabilità) ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LCart (nel diritto comunitario viene utilizzato «spürbar» nel contesto dell’esame degli accordi in materia di concorrenza conformemente all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Analogamente all’attuale controllo delle concentrazioni di imprese, il test SIEC offre la possibilità di vietare le concentrazioni o di vincolarle a oneri e condizioni. Il divieto o l’autorizzazione condizionata sarà possibile in singoli casi con il testo SIEC anche laddove il progetto di concentrazione ostacoli in modo significativo la concorrenza, senza che debba essere creata o rafforzata una posizione dominante sul mercato.
In analogia con la collaudata normativa comunitaria, il passaggio al test SIEC consente di considerare i vantaggi in termini di efficienza di una concentrazione di imprese (art. 10 cpv. 2