Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 35 pagine

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Dal momento che i valori soglia determinanti per l’obbligo di notifica non vengono abbassati, non è da prevedere una modifica del numero delle concentrazioni da notificare.

Disposizioni di procedura civile (cap. 3)

Articolo 12 Azioni per limitazioni illecite della concorrenza

L’attuale tenore dell’articolo 12 capoverso 1 LCart consente solo a chi è impedito nell’accesso o nell’esercizio della concorrenza di intentare un’azione in materia di diritto dei cartelli presso un tribunale civile. Ciò è inaccettabile, poiché il danno risultante da una limitazione illecita della concorrenza viene sistematicamente riversato, sotto forma di maggiorazioni di prezzo, sui livelli di mercato a valle e, quindi, sui clienti finali che, secondo il vigente articolo 12 capoverso 1 LCart, non sono legittimati a promuovere azioni. È dunque opportuno estendere la legittimazione attiva a chiunque sia interessato da una limitazione illecita della concorrenza, quindi in particolare ai consumatori e agli enti pubblici (p. es. i committenti pubblici). Le organizzazioni dei consumatori possono avviare un’azione secondo le disposizioni generali di procedura civile se i crediti sono ceduti dai consumatori. Possono inoltre annunciare la partecipazione a un’inchiesta avviata dalla COMCO conformemente all’articolo 43 capoverso 1 lettera c LCart. Nella regolamentazione proposta non è più richiesta la condizione dell’ostacolo alla concorrenza, bensì quella che gli interessati siano minacciati o lesi nei loro interessi economici, quindi occorre modificare il titolo marginale dell’articolo 12 AP-LCart e la formulazione dell’articolo 12 capoverso 1 lettera a AP-LCart e stralciare il capoverso 2 divenuto superfluo. Il criterio dell’«interesse economico» è volto a limitare la cerchia degli aventi diritto a chi è direttamente colpito o minacciato dalla limitazione della concorrenza in questione. Lo stesso criterio fattuale si ritrova nell’articolo 9 capoverso 1 LCSl, secondo cui chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può far valere determinate pretese civili. Il Tribunale federale intende questo requisito nell’ambito della LCSl nel senso di una partecipazione propria alla concorrenza economica, per cui è richiesto un interesse diretto a preservare o migliorare la propria posizione concorrenziale grazie al successo dell’azione intentata79. Non sono invece richiesti un rapporto di concorrenza80 né un’attività imprenditoriale, pertanto anche i consumatori possono far valere le proprie pretese. D’altro canto, interessi astratti, per esempio, non sono sufficienti ai fini di una legittimazione attiva. Lo stesso dicasi per coloro che sono indirettamente interessati, per esempio gli azionisti81.

Alle tre azioni civili previste dal diritto in vigore in relazione a una limitazione illecita della concorrenza si aggiunge il diritto di far constatare l’illiceità della limitazione della concorrenza in analogia con l’articolo 9 capoverso 1 lettera c LCSl e l’articolo 28a capoverso 1 numero 3 CC nonché in correlazione con la LCart del 1985. Il diritto di chiedere la constatazione dell’illiceità è inserito nell’articolo 12 capoverso 1 lettera b AP-LCart.

L’attuale capoverso 3 viene stralciato senza essere sostituito. Questa disposizione, che risale ancora alla LCart del 1985, risulta persino in contraddizione con il sistema, poiché sancisce una responsabilità di diritto civile per una pratica ammissibile nell’ottica del diritto amministrativo in materia di cartelli.

Articolo 12a (nuovo) Prescrizione

Le pretese riguardanti la cessazione, la soppressione e la constatazione dell’illiceità della limitazione della concorrenza di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettere a e b dell’avamprogetto non cadono in prescrizione. Secondo l’opinione prevalente, alle pretese derivanti da una

79 DTF 126 III 239 consid. 1 a.

80 DTF 121 III 168 consid. 3 b.

81 DTF 90 IV 39 in riferimento al diritto di sporgere querela ai sensi dell’art. 23 LCSl.