Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 35 pagine

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la segreteria della COMCO potrà analizzare le ripercussioni concrete che la limitazione della concorrenza attuata esplica sul mercato e decidere su questa base se sia necessario aprire un’inchiesta. Durante l’inchiesta preliminare, la segreteria della COMCO è vincolata unicamente al termine ordinatorio di cui all’articolo 44a capoverso 1 AP-LCart.

Questo miglioramento della procedura di opposizione era già oggetto della mancata revisione del 2012 e allora non aveva dato adito a sostanziali controversie.

2.1.4 Introduzione di termini ordinatori per le procedure amministrative

Nel quadro dell’adempimento della mozione 16.4094 Fournier, il Consiglio federale propone di inserire nella LCart termini ordinatori per lo svolgimento di procedure amministrative presso le autorità in materia di concorrenza e i tribunali. Le procedure amministrative possono durare diversi anni e generare oneri elevati per le imprese e i tribunali, pertanto è opportuno introdurre termini ordinatori che consentano di accelerarle. In proposito occorre tuttavia osservare che la necessità di svolgere indagini e adottare decisioni entro termini stabiliti può ridurne la qualità. Inoltre, tali disposizioni sollevano interrogativi in merito all’indipendenza della giustizia e alla parità di trattamento. Non si riscontrano motivi oggettivi per considerare prioritarie le procedure fondate sul diritto in materia di cartelli rispetto alle altre procedure (di diritto amministrativo). La mozione 16.4094 Fournier non contiene indicazioni precise sulla durata massima della procedura nell’ambito del diritto dei cartelli. Dall’apertura dell’inchiesta da parte della COMCO fino alla decisione in ultima istanza una procedura può durare in media otto anni48.

Il Consiglio federale propone di limitare la durata massima a cinque anni, calcolata dall’apertura di un’inchiesta formale (senza considerare l’inchiesta preliminare) fino al passaggio in giudicato della decisione in tutte le istanze. Per questo motivo il progetto prevede l’introduzione di termini ordinatori sulla base del principio «comply or explain», ossia conformarsi o spiegare l’inosservanza. Del termine complessivo di 60 mesi, 30 sono per la COMCO, 18 per il Tribunale amministrativo federale e 12 per il Tribunale federale. Alla COMCO viene accordato un termine più lungo poiché l’accertamento dei fatti (p. es. delimitazione del mercato, analisi del mercato e della concorrenza) implica un lavoro maggiore. Nell’ambito di un rinvio all’istanza precedente, il termine ordinatorio è ogni volta di 12 mesi, poiché gli accertamenti necessari sono già stati effettuati in gran parte nella prima valutazione. Le autorità sono quindi tenute a osservare i termini ordinatori in tutte le fasi della procedura, nell’intento di consentire un trattamento più rapido dei casi. Il progetto di revisione intende inoltre aumentare la certezza del diritto e mitigare le conseguenze finanziarie e sulla reputazione che possono derivare da procedure protrattesi per anni.

2.1.5 Introduzione di spese ripetibili per i costi delle procedure amministrative

La seconda richiesta accolta della mozione 16.4094 Fournier riguarda l’introduzione di un indennizzo alle parti per i costi delle procedure amministrative, che nel diritto in materia di cartelli sono spesso complesse, lunghe e onerose per le imprese. Il Parlamento intende quindi prevedere nella LCart che sia accordata un’indennità alle parti in funzione dell’esito della procedura. Occorre altresì osservare che stabilire come prioritarie le procedure fondate sul diritto in materia di cartelli va a scapito della durata di altre procedure (di diritto amministrativo). Anche altre procedure amministrative (p. es. concernenti l’assetto del territorio o i mercati finanziari) possono essere lunghe, complesse e onerose. Non si riscontrano motivi oggettivi per una disparità di trattamento a favore delle procedure del diritto dei cartelli.

La LCart non disciplina in modo specifico un indennizzo nell’ambito del diritto amministrativo. Secondo l’articolo 39 LCart, la legge federale del 20 dicembre 196849 sulla procedura amministrativa (PA) è applicabile alle procedure amministrative del diritto dei cartelli. Le spese ripetibili non derivano da un principio procedurale generale né sono consuete nelle procedure amministrative di prima istanza, pertanto necessitano di un’esplicita base legale50. Il diritto

48Calcoli propri.

49 RS 172.021

50 Cfr. DTF 132 II 47, pag. 62, consid. 5.2.